Morte del socio (cause di scioglimento del vincolo sociale)



La morte del socio è contemplata dall'art. 2284 cod. civ. , vale a dire dalla prima tra le norme contenute nella sezione V del capo II dedicato alla società semplice, sezione che si occupa dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. Nell'eventualità predetta nota1 la norma evoca l'alternativa tra più esiti, pur facendo anzitutto salva la contraria disposizione del contratto sociale. Venendo meno uno dei soci, gli altri avranno la scelta tra:

a) liquidare la quota agli eredi;

b) sciogliere la società;

c) continuarla con gli eredi stessi nell'ipotesi in cui questi vi acconsentano.

A rigore la relazione tra le dette opzioni non si pone esattamente nei termini di una condotta facoltativa da parte dei soci superstiti. La scelta infatti è propriamente tale in relazione allo scioglimento della società che ben può essere deciso dai soci superstiti, in via anticipata rispetto al tempo eventualmente stabilito nei patti sociali, nello stesso termine di sei mesi concesso per la liquidazione della quota (ovvero per la ricostituzione della pluralità dei soci nel caso ne fosse rimasto uno solo). In questo periodo di tempo sembra che gli eredi del socio defunto non dispongano di alcuno strumento giuridico per rimuovere lo stato di incertezza. In particolare non potranno in alcun modo costringere i soci superstiti ad una decisione anticipata nota2.

La continuazione è invece frutto di una proposta fatta dai soci superstiti agli eredi del socio defunto i quali abbiano ad accettarla, così facendo ingresso nella compagine sociale. Infine la liquidazione della quota del socio defunto ai di lui eredi è una condotta obbligatoria, alla quale sono necessitati i superstiti quando non abbiano deciso di sciogliere la società. Nella dinamica conseguente alla morte di uno dei soci possono inoltre inserirsi variamente le speciali clausole che fossero state inserite nei patti sociali (c.d. clausole di continuazione che possono essere variamente qualificate). Nel corso dell'esame che seguirà assumeremo in considerazione anche queste ultime, che ben possono inserirsi nel fenomeno in parola, concretando l'espressione di esordio dell'art. 2284 cod. civ. che per l'appunto fa salve "la contraria disposizione del contratto sociale".

Note

nota1

La disciplina prevista dall'art. 2284 cod. civ. potrebbe rinvenire applicazione anche nell'ipotesi di sentenza dichiarativa di morte presunta; non tuttavia nel caso di scomparsa o di mera assenza. In queste eventualità si potrebbe al più verificare, stante l'impossibilità il soggetto scomparso o assente di provvedere ai propri interessi, una situazione tale da giustificare l'adozione da parte degli altri soci di un provvedimento di esclusione, analogamente a quanto previsto dall'art. 2286 cod. civ. per l'inabilitazione o l'interdizione del socio (Auletta, Morte del socio della società di persone in Annali Seminario Giuridico della Univ. di Catania, nn. 4-5,1949, p. 148).
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nota2

Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, t. 2, Torino, 1997, p. 106.
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Bibliografia

  • AULETTA, Morte del socio nella società di persone , Annali seminario giuridico Univ.Catania , nn. 4-5, 1949
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997

Prassi collegate

  • Quesito n. 244-2015/I, Morte di accomandatario di sas, continuazione con un erede e liquidazione degli altri
  • Quesito n. 8-2007/I, Società di persone, variazione delle persone dei soci, decesso del socio e pubblicità

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