Mora ex persona : l'intimazione



Ai sensi del I comma dell'art. 1219 cod.civ., il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Mentre la richiesta è la semplice domanda di adempiere, nell'intimazione è insita anche una comminatoria per l'ipotesi di mancata esecuzione della prestazione: non sarebbe sufficiente una semplice riserva di far valere futuramente il proprio diritto (Cass. Civ. Sez. I, 3096/85 ) nota1.

Qual è la ragione per cui la legge richiede tale atto?

Se le parti non hanno fissato nessun termine ai fini dell'adempimento, oppure nelle ipotesi in cui l'obbligazione ha natura quérable (vale a dire "domandabile" pur essendo fissato un termine, dovendo il creditore recarsi al domicilio del debitore per ricevere la prestazione), l'inerzia del debitore appare giustificata. Ordinariamente sarà il creditore a sollecitare l'adempimento del soggetto passivo dell'obbligazione, indicando, ove occorra, tempi e modi. Perciò, in questi casi, affinché abbia luogo la mora del debitore, occorre che il creditore faccia al debitore intimazione o richiesta per iscritto (mora ex persona ) nota2.

La costituzione in mora dunque consiste nella richiesta scritta indirizzata al debitore di effettuazione del pagamento ovvero, in senso ampio, dell'adempimento nota3.

La costituzione in mora è soggetta ad un unico requisito formale: essa deve risultare da atto scritto nota4. A questo fine può valere l'invio di una missiva raccomandata anche priva di avviso di ricevimento (Cass. Civ. Sez. III, 8180/96 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7181/96 ), non soggetta alla disciplina propria della notificazione degli atti giudiziari (Cass. Civ. Sez. I, 7130/94 ) che, nel caso in cui la costituzione in mora riguardi una persona giuridica, non deve indispensabilmente contenere l'indicazione di chi ne ha la rappresentanza legale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11699/92 ). Diverso è il caso della notifica eseguita con le formalità proprie degli atti giudiziari effettuata ad un soggetto diverso dal rappresentante legale in un luogo che non sia la sede dell'ente, la quale non può ritenersi validamente posta in essere (Cass. Civ. Sez. II, 1019/86 ). Tra i soggetti dotati della qualifica di imprenditore è sufficiente, ai fini della costituzione in mora, la semplice spedizione della fattura accompagnata dall'invito a provvedere al pagamento (Cass. Civ. Sez. II, 5363/97 ).

Gli effetti della costituzione in mora, che verranno presi in considerazione separatamente, sono principalmente costituiti dall'interruzione della prescrizione (art. 2943 , IV comma cod.civ.) e la c.d. perpetuatio obligationis, vale a dire l'imposizione del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione a carico del debitore.

Note

nota1

Occorre, cioè, che venga indicato in modo esplicito la volontà del creditore di essere integralmente soddisfatto, indicando precisamente il debito scaduto di cui si chiede l'adempimento: cfr.Roselli, Sull'interpretazione dell'atto di costituzione di mora, in Giur.it., I, 1,1984, p.297.
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nota2

La legge richiede dunque la costituzione in mora del debitore per vincere la presunzione di tolleranza da parte del creditore: così anche Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.95.
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nota3

Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.595.
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nota4

Bianca, cit., p.91.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • ROSELLI, Sull'interpretazione dell'atto di costituzione di mora, Giur.it., I, 1984

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