Modifiche statutarie e sopravvenuta congruenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale (amministrazione società per azioni)




In presenza del compimento di un atto estraneo all'oggetto sociale, si discute se sia consentito un limitato potere di eliminazione del vizio dell'atto da parte dell'assemblea dei soci. Secondo la tesi meno restrittiva, il vizio dell'atto potrebbe essere rimosso anche tramite una deliberazione maggioritaria dell'assemblea ordinaria, che potrebbe validamente autorizzare o ratificare l'atto estraneo (Cfr. Appello di Milano, 20 febbraio 2001 ).

Tali tesi non è tuttavia condivisibile, anche alla luce della riforma del diritto societario. Attualmente è infatti espressamente indicato nell'art. 2364, V comma, cod.civ. , che l'autorizzazione dell'assemblea, anche quando prevista dallo statuto (e non è questo il caso), costituisce solo un permesso che non elimina la responsabilità degli amministratori nemmeno nei confronti della società. Ciò a tacer del fatto che la suddetta tesi era già contrastata anteriormente alla riforma del 2003, onde da più parti si riteneva che, al fine di sanare il vizio, fosse addiritura necessario provvedere ad una formale modifica dell'oggetto sociale da approvarsi con le maggioranze di cui all'art. 2365, V comma, cod.civ. con la conseguente insorgenza del diritto di recesso ex art. 2437, I comma, lett. a), cod.civ. .

Neppure la modificazione dell'oggetto sociale da parte dell'assemblea straordinaria sarebbe atta ad evitare che un determinato atto resti estraneo all'oggetto sociale. Una volta infatti ampliato l'oggetto sociale, sarà anche necessario valutare, secondo quanto esposto in precedenza, se l'atto posto in essere possa dirsi concretamente idoneo a perseguire l'oggetto sociale, a nulla valendo l'astratto inserimento dello stesso fra le attività tipiche della società.

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