Modificazioni diverse dal mutamento della persona dei soci




Il principio di cui all'art. 2252 cod. civ. , ai sensi del quale le modificazioni del contratto sociale possono essere adottate soltanto con l'unanime consenso dei soci, è derogabile. I soci stessi possono stabilire diversamente, rendendo praticabile anche una modificazione a maggioranza. Non v'è chi non veda come l'affermazione di una siffatta regola avrebbe l'effetto di introdurre nelle società a base personale meccanismi propri degli organi assembleari tipici delle società dotate di personalità giuridica nota1. Al riguardo si impone una netta distinzione tra modificazioni dei patti sociali in genere (vale a dire attinenti alla sede, alla misura del capitale, al riparto degli utili, a singole clausole di specie diversa) e quella peculiare modificazione consistente nel subingresso di un socio ad un altro. Quest'ultima vicenda, che sarà oggetto di separata trattazione, vede infatti l'ulteriore praticabilità di un mutamento del contratto anche ad opera di uno soltanto tra i soci, ciò che non avrebbe senso per tutte le altre modificazioni. A proposito di queste ultime sarà così possibile, a maggioranza, aumentare il capitale sociale (per l'effetto venendo ad imporre anche ad un socio dissenziante l'effettuazione di ulteriori esborsi rispetto a quelli relativi al conferimento iniziale), mutare il luogo della sede (ciò che altrimenti non potrebbe fare neppure l'unico socio amministratore: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 7753/87 ), ampliare, ridurre o modificare l'oggetto dell'attività, introdurre clausole specifiche (intese a specificare le alternative di cui all'art. 2284 cod. civ. per l'ipotesi della morte del socio, volte ad introdurre l'obbligatorietà del giudizio arbitrale per le controversie afferenti ai rapporti sociali).

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Note

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Anche se è ben possibile che la formazione della volontà intervenga anche al di fuori della logica assembleare, dunque potendosi validamente raccogliere i vari consensi relativi ad una specifica proposta anche in tempi successivi:cfr. Tribunale di Napoli, 07/10/1986 . Il tema verrà affrontato più specificamente in sede di analisi della praticabilità del metodo assembleare nell'ambito delle società a base personale.


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