Modificazioni del rapporto obbligatorio nel lato passivo



La modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, prescindendo dal fenomeno della successione a titolo universale nonché da ulteriori particolari congegni di determinazione del soggetto obbligato per relationem (si pensi alle obbligazioni propter rem), può essere conseguita per il tramite degli istituti della delegazione passiva (art. 1268 cod. civ. ), dell'espromissione (art. 1272 cod. civ. ), dell'accollo (art. 1273 cod. civ. ).

In linea generale si può osservare che il mutamento della persona del debitore non è da porsi sullo stesso piano della sostituzione della persona del creditore. Come è evidente, per Tizio, il quale ha fatto credito a Caio, del quale ben conosce l'affidabilità e la solvibilità, non è la stessa cosa ritrovarsi come debitore Sempronio, persona a lui del tutto sconosciuta.

E' per questo motivo che la legge, di massima, non consente la sostituzione del debitore senza il consenso del creditore, determinando automaticamente, in difetto di tale consenso, l'aggiunta di un nuovo debitore a quello originario, il quale non viene liberatonota1 .

Tanto delegazione, quanto espromissione ed accollo, possono infatti sortire due effetti: o l'aggiunta di un nuovo debitore (coobbligato solidalmente), ovvero la liberazione del debitore originario. Occorre rilevare che una vera e propria modificazione o successione nel lato passivo del rapporto giuridico non si verifica se non nel secondo caso, in quello cioè nel quale si produce un'efficacia novativa o privativa, in forza della quale ad un debitore ne subentra un altro.

Non a caso, il legislatore all'art. 1235 cod. civ. ha disposto che la novazione soggettiva sia in concreto disciplinata dalle norme del capo VI del titolo I del libro IV.

Diatriba non del tutto sopita è quella relativa all'eventuale distinzione tra efficacia novativa e privativa, questione che l'art. 1235 cod. civ. intendeva troncare configurando appunto la novazione soggettiva come la sostituzione di un debitore nuovo a quello originario che viene liberato, venendosi così ad identificare i due effetti nota2. Dall'esame concreto delle regole in tema di delegazione, espromissione ed accollo, è comunque possibile distinguere le ipotesi nelle quali, pur verificandosi la liberazione del debitore originario, il nuovo debitore ha la possibilità di opporre al creditore le eccezioni relative all'originario rapporto, dai casi in cui ciò non è possibile. E' evidente che, nella misura in cui è praticabile per il nuovo esclusivo debitore opporre al creditore questioni attinenti all'antico rapporto, è anche praticabile la distinzione tra l'aspetto privativo e quello novativo (che in un siffatto caso non si verifica, proprio in funzione del mantenimento delle eccezioni afferenti al vecchio rapporto) nota3 .

Note

nota1

Si parla al riguardo di delegazione cumulativa: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 622.
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nota2

Analogamente Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 759. Ciò risulta anche dalla stessa Relazione al codice civile, dalla quale emerge il dubbio circa l'esistenza di criteri differenziali fra novazione e successione nel debito.
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nota3

Così anche Rescigno, voce Delegazione, in Enc.dir., vol. XI, 1962, p. 980 e Cicala, Espromissione, Napoli, 1987, p. 28. In questo modo si ripresenta la distinzione avanzata in dottrina tra successione nel debito e novazione soggettiva passiva. Il primo fenomeno introdurrebbe semplicemente il subingresso di un nuovo soggetto nel precedente rapporto (che per tale motivo non si estinguerebbe, proseguendo, sia pure con riferimento a nuovi soggetti), il secondo (la novazione) comporterebbe l'estinzione del rapporto e la nascita di una nuova obbligazione autonoma rispetto alla precedente (così Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 360; Giorgianni, voce Obbligazione, in N.sso Dig.it., vol. XI, 1965, p. 608; Bianca, op. cit., p. 622). E' stato anche affermato che, mentre nella successione nel debito si produce solo un effetto privativo, l'efficacia novativa sarebbe propria soltanto della novazione soggettiva (così Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 604). La distinzione non sarebbe priva di importanti effetti pratici perché si riverberebbe sugli accessori e sulle garanzie del debito. Essi permarrebbero nel fenomeno successorio, mentre verrebbero meno in quello novativo. Si pensi anche alla disciplina della prescrizione: essa inizia a decorrere ex novo in caso di novazione, mentre nell'ambito di un fenomeno successorio continua a fluire a far tempo dall'inizio. Ciò premesso, occorre tuttavia osservare che la sorte delle garanzie specifiche del credito è espressamente disciplinata e risolta dalla legge in maniera identica, sia per il caso in cui si abbia successione sia per quello in cui si tratti di novazione soggettiva. Il legislatore "sembra aver assimilato i due fenomeni con riguardo agli effetti più significativi" (Breccia, op. cit ., p. 759). La distinzione perciò rileverebbe solo in relazione ai differenti termini di prescrizione, al qual proposito occorrerebbe far ricorso alla volontà delle parti per individuare la ricorrenza dell'una o dell'altra figura (Rodotà, voce Espromissione, in Enc. dir., vol. XV, 1966, p. 786). Anche una siffatta conclusione tuttavia non soddisfa. Essa dimentica il chiaro dettato normativo dell'art. 1235 cod. civ. e contrasta con quanto espresso nella Relazione al codice, nella quale risulta testualmente che "distinguere nel caso concreto se l'intento pratico delle parti possa considerarsi diretto alla novazione o alla successione nel debito è, quasi sempre, assolutamente impossibile, non potendosi pretendere che i contraenti, normalmente ignari di cognizioni giuridiche si rappresentino siffatte sottilissime distinzioni. Ne sarebbe allora derivato che il giudice, per individuare le norme da applicare, avrebbe dovuto sostituire, con evidente arbitrio, la sua pronuncia, solo apparentemente interpretativa, ad una inesistente intenzione delle parti" (cfr. Magazzù, voce Novazione, in Enc. dir., vol. XVIII, 1978, p. 783).
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • CICALA, Espromissione, Enc. giur. Treccani, XIII, 1989
  • DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, Obbligazione solidale e parziaria, N.sso Dig. it., XI, 1965
  • MAGAZZU', Novazione, Milano, Enc. dir., XXVIII, 1978
  • RESCIGNO, Delegazione, Enc.dir., XI, 1962
  • RODOTA', Espromissione, Enc.dir., XV, 1966

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