Modificazione convenzionale della garanzia per evizione



La disciplina relativa alla garanzia per evizione non è indisponibile. Ai sensi del I comma dell'art.1487 cod.civ. i contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia sia in un tempo che precede il perfezionamento del contratto di compravendita, sia in sede di stipulazione di questa, sia successivamente (si veda, ad esempio, Cass. Civ. Sez. II, 4711/85 ). Le parti possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna (salvo il limite di cui si dirà). Quanto all'incremento della garanzia, la relativa modificazione può variamente atteggiarsi sotto il profilo quantitativo o qualitativo.

In primo luogo i contraenti possono accordarsi nel senso che, verificandosi l'evento evizionale, il venditore sarà obbligato a restituire una somma predeterminata, maggiore rispetto a quella prevista dall'art.1483 cod.civ. : in buona sostanza verrà in questo modo in considerazione una vera e propria clausola penale (art.1382 cod.civ.)nota1.

Secondariamente è praticabile un ampliamento della funzionalità della garanzia (es.: stabilendo che la medesima operi anche in relazione alla privazione del possesso del bene e non già alla titolarità del diritto, oppure che il risarcimento dei danni, ordinariamente previsto - stante l'oggettività della tutela della garanzia - solo in relazione ad una condotta quantomeno colposa del venditore, possa avere luogo indipendentemente dal dolo o dalla colpa di costui). Quanto alla sostanza delle limitazioni della garanzia, il II comma dell'art.1487 cod.civ. appare generico: si possono comunque ipotizzare esclusioni afferenti alle restituzioni ed ai risarcimenti, salvo l'obbligo di rivalere l'acquirente del corrispettivo pagato (Cass. Civ. Sez. II, 393/93 ), ciò che appare inscindibilmente connesso al (mancato) funzionamento del sinallagma della vendita, concepita nella sua ordinaria caratterizzazione commutativa.

Evoca un'ulteriore ipotesi di esclusione, per così dire "naturale" della garanzia per evizione il II comma dell'art. 1488 cod.civ.. Secondo la disposizione in esame il venditore è esentato anche dall'obbligo di cui al I comma della stessa norma (vale a dire da quello di rimborsare l'acquirente del prezzo pagato e delle spese sopportate) quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore. Vengono a tal fine alla ribalta le figure di vendita qualificate dalla considerazione dell'oggetto in chiave aleatoria (cfr. le fattispecie di cui all'art.765 cod.civ. ed al II comma dell'art.1472 cod.civ. ) alle quali non si può non fare rinvio nota2 .

In ogni caso si pongono pur sempre due limitazioni all'esclusione della garanzia che non possono essere convenzionalmente poste fuori gioco: si tratta della responsabilità per dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 cod.civ. e di quella per l'evizione dipendente da fatto proprio del venditore, in relazione alla quale ogni patto contrario è considerato nullo ex II comma art.1487 cod.civ. nota3. Con riferimento alla prima, occorre considerare come immanente nell'intero sistema giuridico e non sicuramente posto fuori gioco dal generico modo di disporre dell'art.1487 cod.civ., il principio secondo il quale è radicalmente nulla la convenzione che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. Sarà possibile che l'esclusione della responsabilità sia operativa in rapporto a condotte contrassegnate dalla colpa lieve dell'alienante ovvero in relazione ad accordi volti ad escludere la responsabilità dell'alienante anche per colpa grave di costui, ma successivi al manifestarsi dell'evento evizionale. Ulteriormente occorre sottolineare che la restituzione del prezzo non può mai essere esclusa ai sensi dell'art.1488, I comma, cod.civ. che sancisce l'obbligo della restituzione del prezzo ed il rimborso delle spese anche nel caso sia stata pattuita l'esclusione. In questo senso questa norma rappresenta un terzo e più essenziale limite alla autonomia delle parti nella esclusione convenzionale della garanzia nota4 : ciò si giustifica in quanto la restituzione del prezzo non rappresenta un risarcimento del danno, ma una reazione alla rottura del sinallagma funzionale del contratto, strettamente collegata con l'aspetto causale della compravendita nota5 .

Note

nota1

Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.735.
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nota2

In questi casi non sarà dovuta da parte del venditore neppure la restituzione del prezzo pagato dal compratore, stante la natura aleatoria del contratto (che, a giudizio di alcuni Autori, Gorla, La compravendita, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1937, p.70 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Torino, 1991, p.81, qualificherebbero detto contratto non più come compravendita, bensì come figura a sé stante).
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nota3

Si pensi alla c.d. doppia alienazione immobiliare, nella quale cioè il venditore Tizio vende la stessa cosa prima a Caio, successivamente a Sempronio. Il problema, in questa ipotesi, è quello di verificare se tra i requisiti stabiliti per la proposizione della garanzia per evizione si riscontri anche quello della necessaria anteriorità del fatto evizionale rispetto alla vendita. Qualora dovesse darsi una risposta positiva al quesito occorrerebbe, come appare evidente, negare nella fattispecie prospettata l'applicazione del rimedio in parola.
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nota4

Così Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.70.
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nota5

Analogamente Rubino, op.cit., p.736.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GORLA, La compravendita e la permuta, Torino, 1937
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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