Modalità di estinzione del rapporto e della relazione giuridica



E' possibile compiere un esame congiunto dei casi in cui, in conseguenza di un atto di dismissione del diritto, viene meno il rapporto o la relazione giuridica, che conseguentemente si estinguono.

L'estinzione della relazione giuridica può essere la conseguenza del venir meno del soggetto titolare della situazione giuridica soggettiva, dell'estinzione di quest'ultima ovvero del perimento del bene, vale a dire del substrato materiale sul quale insiste il diritto.

Si pensi alla morte di una persona fisica che sia titolare della proprietà di alcuni beni immobili. Si tratta di un evento che, riguardato dal punto di vista dei rapporti giuridici genera successione, vale a dire modificazione del rapporto giuridico (evento che genera un acquisto a titolo derivativo), considerato invece dal punto di vista invece della relazione giuridica, vale a dire del nesso che si pone tra il soggetto titolare del diritto ed il bene che ne è l'oggetto, produce l'estinzione della relazione stessa. Si badi che al venir meno della relazione non segue necessariamente l'estinzione della situazione giuridica soggettiva attiva facente capo al soggetto defunto. Nel caso riferito (diritto di proprietà afferente a beni immobili) è infatti il soggetto che viene meno, non già il diritto.

Non si tratta, tuttavia, dell'unica ipotesi in cui ha luogo l'estinzione della relazione giuridica: è infatti possibile che, inversamente rispetto a quanto riferito, venga meno il diritto  pur permanendo il soggetto.

E' questo il caso della derelizione, del perimento del bene sul quale insiste il diritto, nonché della rinunzia abdicativa o rinunzia in senso proprio al dirittonota1.

In riferimento alla prima figura si pensi all'abbandono di un bene mobile che, conseguentemente, divenga res nullius.

Esso, come tale, è suscettibile di apprensione da parte di chiunque. Colui che se ne appropri ne diventerà proprietario per occupazione, venendo ad instaurare, a titolo originario, una (nuova) relazione giuridica con il bene.

La distruzione o il perimento del bene fa venir meno la relazione giuridica per mancanza del substrato materiale del diritto soggettivo.

La rinunzia in senso proprio è infine l'atto mediante il quale il titolare del diritto lo dismette senza trasmetterlo ad altri: essa determina dunque la cessazione della relazione giuridica senza che si dia acquisto derivativo, in difetto cioè di modificazione del rapporto giuridico afferente alla situazione giuridica soggettiva coinvolta nota2.

Disputate sono le conseguenze della confisca, intesa quale misura sanzionatoria accessoria rispetto ad una condanna penale. Cosa ne è dei diritti reali minori spettanti a terzi sul bene confiscato? Si pensi al diritto di pegno spettante ad un creditore sul bene confiscato all'autore di un reato. Al riguardo la S.C. ha deciso che, ancorchè il terzo titolare del diritto di pegno abbia tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività economica, tuttavia il diritto reale di garanzia non si estingue in esito all'applicazione della confisca (Cass. Pen., Sez.I, 34039/2014).

L'estinzione del rapporto giuridico, prescindendo dall'ambito dei rapporti familiari, in relazione ai quali trae origine dal venir meno di una della persone fisiche che vi sono implicate, assume speciale rilevanza in tema di rapporto obbligatorio.

Quest'ultimo è per propria natura destinato all'estinzione tipicamente in esito alla condotta adempiente del soggetto passivo. Con l'adempimento infatti, avendo il debitore eseguita la prestazione, viene raggiunto il soddisfacimento dell'interesse del creditore e l'obbligazione, che era funzionale a questo risultato, cessa di esistere. Inversamente l'inadempimento conduce ad un esito differente, dando vita ad un ulteriore rapporto obbligatorio, avente ad oggetto il risarcimento del danno che viene a surrogare l'obbligazione rimasta definitivamente ineseguita o, parallelamente, al mantenimento del precedente vincolo (ogniqualvolta vi sia la possibilità di una tardiva esecuzione).

L'adempimento (o pagamento, quando sia riferito ad obbligazione pecuniaria) non costituisce tuttavia l'unica modalità estintiva del vincolo obbligatorio. Il codice civile prevede, al capo IV° del titolo I° del libro delle obbligazioni (art. 1230 cod.civ. e ss.), sotto il titolo "dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento", varie ipotesi. Tra tutte (novazione, compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta), particolare attenzione merita, ai fini del discorso in esame, il caso in cui il soggetto attivo pone in essere un atto di dismissione del proprio diritto di credito (remissione)nota3 .

Le vicende estintive del rapporto obbligatorio non si esauriscono nell'enunciazione di queste ipotesi generali: ve ne sono alcune speciali (si pensi all'adempimento del terzo, alla datio in solutum, al pagamento al creditore apparente, alla morte del debitore di un facere infungibile, alle patologie che conducano alla declaratoria di nullità del contratto dal quale scaturisce l'obbligazione, dalla liberazione del debitore che può conseguire alla procedura afferente alla mora credendi)nota4.

Note

nota1

Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.77.
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nota2

Sicchiero, voce Rinunzia, in Enc.dir., p.653.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.707.
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nota4

Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.425.
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Bibliografia

  • SICCHIERO, Rinunzia, Enc.dir.

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