Le modalità di esercizio del riscatto volontario sono previste genericamente dagli artt.
1865 e
1866 cod.civ.. Il debitore può procedere in tal senso in ogni tempo. E' tuttavia possibile che le parti si accordino nel senso che il diritto di riscatto non sia esercitabile prima di un certo periodo di tempo, che nella rendita perpetua non può eccedere il termine di dieci o di trenta anni (a seconda che si tratti di rendita semplice o fondiaria).
Allo scopo di estinguere la rendita il debitore deve procedere al pagamento in favore del beneficiario di una somma di denaro commisurata alla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale. Il II° comma dell'
art.1865 cod.civ.
apri fa inoltre rinvio alle leggi speciali per quanto attiene ad una più specifica disciplina.
L'atto con il quale il debitore manifesta il proprio intento di riscattare la rendita è configurabile come
negozio unilaterale, la cui efficacia è comunque condizionata dall'effettiva esecuzione del pagamento della somma capitale necessaria alla stregua dei parametri indicati
nota1.
L'art.
1865 cod.civ.
apri prevede al III° comma che la convenzione disciplinante l'esercizio del diritto di riscatto possa prevedere che il debitore dia al beneficiario un preavviso in relazione al proprio intento. Esso non può tuttavia eccedere l'anno.
Qualora fossero stati previsti dalle parti termini più lunghi rispetto a quelli in parola (dieci o trenta anni ai fini della redimibilità, un anno in relazione al preavviso) opererebbe l'automatica riduzione entro i predetti limiti.
Note
nota1
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Per tale motivo v'è in dottrina chi parla di "negozio reale", contraddistinto cioè dalla indispensabile esecuzione della condotta materiale (il pagamento) che ne costituisce il presupposto: così Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, p.316; Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.35.
top1 Bibliografia
- LENER, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967
- TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966