Modalità costitutive e dispositive dell'usufrutto



La nascita del diritto può avvenire per il tramite delle seguenti modalità:
  1. per legge: l'ipotesi residuale, in esito alla riforma del diritto di famiglia operata dalla legge 1975 n.151 (la quale ha eliminato il caso più notevole di costituzione ex lege del diritto di usufrutto a favore del coniuge del defunto), è quella dell'usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio che si instaura automaticamente, ai sensi dell'art. 324 cod.civ.. Si tratta di una figura sui generis, la cui connotazione deve tener conto della struttura giuridica della responsabilità genitorialenota1;
  2. per provvedimento giudiziale: ai sensi del II comma dell'art. 194 cod.civ. , il Giudice può costituire a favore del genitore affidatario della prole usufrutto sui beni spettanti all'altro coniuge in sede di divisione della comunione; ai sensi dell'art. 38 disp.att.cod.civ., competente risulta essere il tribunale per i minorenni nota2;
  3. per volontà privata: viene a tal proposito in esame ogni specie di atto negoziale, sia a causa di morte (testamento), sia inter vivos, idoneo a sortire effetti traslativi o costitutivi in ordine a diritti reali, tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso: vendita, donazione, permuta, atti negoziali di natura solutoria (dazione in pagamento) ovvero transattiva, divisionale etc.. Si discute se il diritto possa esser costituito con atto unilaterale. Il tema è strettamente dipendente con quello della compatibilità tra perfezionamento del contratto secondo il modulo di cui all'art. 1333 cod.civ. ed insorgenza di obbligazioni in capo all'usufruttuario. Ciò si paleserebbe come incompatibile con la riferita modalità costitutiva, praticabile soltanto quando nel contratto siano previste prestazioni a carico del solo proponente nota3. Assai frequente è la costituzione del diritto a seguito di deductio : questa, come è evidente, introduce solamente una specificazione logica afferente alla dinamica costitutiva del diritto, del tutto neutra circa il titolo dell'acquisto. Posso, essendo pieno proprietario del bene, vendere il solo usufrutto riservandomi la nuda proprietà, ovvero donare lo stesso diritto, analogamente compiendo la medesima riserva. E' scontato riferire che, a seconda della natura del bene che ne costituisce l'oggetto (mobile od immobile) o la natura dell'atto (vendita, donazione, ecc.), verranno in esame le forme ed i meccanismi pubblicitari prescritti. Conseguentemente, gli atti inter vivos che costituiscono l'usufrutto su beni immobili devono farsi per iscritto (art. 1350, n. 2 cod. civ.) e sono soggetti a trascrizione (art. 2643, n. 2 cod.civ.). Parimenti soggetta a trascrizione è l'accettazione dell'eredità e l'acquisizione del legato comportanti l'acquisto dell'usufrutto su detti beni (art. 2648 cod.civ.);
  4. per usucapione: come ogni diritto reale è possibile, ricorrendone i relativi presupposti, che l'acquisto intervenga a titolo originario per usucapione. A tal proposito non si può che rinviare alla trattazione specifica di questo istituto (artt. 1158 e ss. cod. civ. ).

Quanto alla trasferibilità dell'usufrutto nota4, ammessa dalla legge e limitata soltanto in relazione alla natura temporanea del diritto (nel senso che Tizio, usufruttuario vitalizio, non può cedere a Caio il diritto per un tempo ulteriore rispetto alla durata della propria vita), v'è la possibilità che sia in tutto o in parte vietata dall'atto costitutivo. L'art. 980, II comma, cod.civ. prevede la possibilità di introdurre limitazioni alla facoltà di disposizione, sia con riferimento all'aspetto oggettivo (per l'intera durata del diritto o per periodi limitati (es.: incedibilità stabilita per uno, tre anni dalla costituzione del diritto) sia a quello soggettivo (in ordine a qualsiasi soggetto cessionario o a un determinato soggetto).
Per quanto attiene al meccanismo del trasferimento, vale il generale principio del consenso traslativo (art. 1376 cod.civ.).
La notificazione al proprietario del bene si pone come onere a carico dell'usufruttuario cedente. Anteriormente ad essa il cedente infatti rimane solidalmente responsabile con il cessionario in relazione agli obblighi derivanti dall'usufrutto verso il proprietario (II comma art. 980 cod.civ. ).

Note

nota1

Conferma della peculiarità di tale genere di usufrutto è data dalle caratteristiche della incedibilità, inespropriabilità e destinazione dei frutti al mantenimento della famiglia. E' comunque doveroso sottolineare come alcuni Autori, proprio a causa di queste particolarità, dubitino che si possa trattare di un'ipotesi di usufrutto. Si confrontino Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.246; Pelosi, in Comm.diritto italiano della famiglia, diretto da Cian-Oppo-Trabucchi, Padova, 1992, pp.382 e ss.; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1999, pp.621-622.
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nota2

Anche in questo caso possiamo rinvenire le stesse particolarità riscontrate a proposito dell'usufrutto legale, con la differenza che la durata dell'usufrutto non è tanto commisurata al conseguimento della maggior età da parte del figlio, quanto all'obbligo di mantenimento del genitore non affidatario. Cfr. Rubino, Particolarità dello scioglimento nelle ipotesi di separazione personale, divorzio e annullamento del matrimonio, in La comunione legale, a cura di C.M. Bianca, Milano, 1989, p.926; Pennisi, in Riv. dir. civ., 1997, II, p.689.
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nota3

L'opinione contraria, non condivisibile, in base alla quale si afferma la possibilità della costituzione dell'usufrutto mediante negozio unilaterale, viene giustificata sulla scorta del ragionamento per cui il destinatario dell'offerta che comportasse obbligazioni a proprio carico sarebbe pur sempre tutelato dall'art.1333 cod. civ., norma che permette a costui, a propria discrezione, di rifiutare gli effetti positivi del contratto. In tal senso cfr. Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione , in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e Mengoni, Milano, 1979, p.64.
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nota4

Giurisprudenza e dottrina fanno distinzione fra cessione dell'usufrutto e cessione dell'esercizio del diritto di usufrutto. In questo modo l'usufruttario cederebbe solo le proprie facoltà d'uso e di godimento, instaurando con il cessionario (che potrebbe addirittura essere lo stesso nudo proprietario!) un rapporto di natura personale.Tale situazione viene fatta rientrare nell'ambito delle negoziazioni atipiche o innominate ex art. 1322 cod. civ.. Si veda Cass. Civ. Sez III, 172/81 A favore di tale impostazione si confronti p.es. D'Anna, Cessione dell'esercizio del diritto di usufrutto e cessione del diritto di usufrutto, in Riv. not., 1981, p.169.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIGLIAZZI GERI, Usufrutto: uso e abitazione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. VIII, 1979
  • D'ANNA, Cessione dell'esercizio del diritto di usufrutto e cessione del diritto di usufrutto, Riv.not., 1981
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • PELOSI, Padova, Comm.dir.it.della fam., 1992
  • PENNISI, Riv.dir.civ., II, 1997
  • RUBINO, Particolarità dello scioglimento nelle ipotesi di separazione personale, divorzio e annullamento del matrimonio, Milano, La comunione legale, 1989

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