Modalità costitutive della rendita vitalizia



Dall'esame dell'art.1872 cod.civ. si ricava che la rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso ovvero anche per donazione o per testamento. Sotto questo aspetto è significativo il parallelo (ma anche la differenza) con l'art. 1862 cod.civ. , dettato in tema di rendita perpetua. Entrambe le norme evocano la vendita e la donazione. Tuttavia mentre la disposizione da ultimo citata pare evocare detti tipi negoziali unicamente per quanto attiene al meccanismo della alienazione, l'art. 1872 invece sembra fare riferimento in toto a testamento e a donazione quali fonti di disciplina integrale del fenomeno.

Svolte queste premesse, può avere senso parlare di rendita vitalizia atipica? La questione è direttamente connessa all'apprezzamento dell'elemento causale, alla cui disamina specifica si fa dunque rinvio. Rimane in questa sede da approfondire il tema della fonte del rapporto di rendita vitalizia, potendosi distinguere ulteriormente tra rendite negoziali e non negoziali, a seconda del fatto che l'origine del rapporto venga contemplata dal codice civile oppure da una legge speciale ovvero da una pronunzia del Giudice.

Per quanto attiene alle prime, oltre alla cessione onerosa ed alla cessione gratuita (in relazione alle quali si fa riferimento, come detto, alla disciplina della vendita e della donazione, sia diretta, sia indiretta) nonchè alla costituzione mediante testamento (anche in relazione al legato o all'onere imposto ad un erede o ad un legatario) è possibile ricordare che origine della rendita può essere il contratto di assicurazione, di divisione, la promessa al pubblico, il contratto a favore di terzo (di cui costituisce una specifica applicazione la figura di cui all'art.1875 cod.civ. ), la transazione. E' ipotizzabile persino la promessa di costituzione di una rendita vitalizia contenuta in un contratto preliminare di vendita immobiliare (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3880/88). Anche la cessione di un'azienda può intervenire quale corrispettivo della costituzione di essa (cfr., in relazione alle conseguenze tributarie, Cass. Civ., Sez. V, 3518/2018).

Relativamente alla modalità costitutiva non negoziale è invece possibile fare riferimento alla sentenza del Giudice con la quale viene liquidato il danno di carattere permanente alla persona (art. 2057 cod.civ.). Notevole è altresì la previsione di cui all'art.548 cod.civ. , ai sensi del quale il coniuge, al quale è stata addebitata la separazione, ha diritto ad un assegno vitalizio, qualora al tempo dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto. Analogamente provvede l'art. 580 cod.civ. attribuendo ai figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero avuto diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

Occorre infine rammentare tra le fonti di rendita vitalizia la legislazione speciale, con particolare riferimento a quella previdenziale (cfr. la legge n. 1338 del 1962 il cui art.13 sarà oggetto di separata disamina). A questo proposito è d'uopo precisare che la disciplina approntata dal codice civile è applicabile a qualsiasi rendita vitalizia, indipendentemente dalla fonte del rapporto, con l'eccezione delle rendite non civilistiche, vale a dire quelle scaturenti dalla ricordata legislazione previdenziale nota1. In particolare, se il diritto alla rendita è ordinariamente trasferibile, sequestrabile o pignorabile (salvo l'esame del modo di disporre dell'art.1881 cod. civ. che verrà affrontato separatamente), non altrettanto è a dirsi in relazione al diritto qualificato da funzione previdenziale.

Note

nota1

Lener, voce Vitalizio, in N.mo Dig.it., p.1019.
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Bibliografia

  • LENER, Vitalizio, N.mo Dig. It..

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