L'art.
1293 cod.civ. stabilisce che la solidarietà non viene esclusa per il fatto che ciascun debitore, nel caso della solidarietà passiva, o l'unico debitore, nel caso di solidarietà attiva, sia tenuto ad adempiere con
modalità diverse nei confronti del creditore o dei creditori.
Ciò significa solo che ciascuno dovrà o potrà adempiere per l'intero, o, viceversa, che potrà o dovrà ricevere anche per gli altri, secondo le modalità che nel singolo caso devono essere osservate.
La regola sta a significare che la variazione delle mere modalità esecutive della prestazione non implica una parallela modificazione del meccanismo della solidarietà
nota1 . Tale è ad esempio il caso della prestazione che debba essere eseguita in un certo luogo se effettuata da un certo condebitore, in altro luogo se posta in essere da un altro condebitore.
Sarebbe differente l'ipotesi in cui la variazione incidesse sull'insorgenza dell'obbligazione ovvero ne condizionasse comunque l'esistenza, come ad esempio nel caso di apposizione di una condizione sospensiva o risolutiva.
Note
nota1
Le diverse modalità esecutive della prestazione non implicano il venir meno dell'identità della prestazione medesima che è, invece, presupposto fondamentale affinchè si possa parlare di presunzione di solidarietà (Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.706).
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