Modalità di manifestazione della volontà in genere



La volontà di un soggetto intesa alla produzione di effetti giuridici deve, a tal fine, essere esternata. Occorre cioè che valichi la sfera interiore del soggetto che la esprime proprio allo scopo di essere percepita da coloro che ne sono i destinatarinota1 .

Il problema è costituito dalle concrete modalità con le quali questa manifestazione avviene: solitamente ciò comporta l'esternazione di dichiarazioni direttamente significative, secondo il comune modo di pensare, della volontà del soggetto.

Altre volte questa volontà è ricostruibile solo in forza di un' operazione di carattere interpretativo; può darsi a questo riguardo l'eventualità che la condotta di un soggetto risulti, in relazione al significato negoziale di essa, comunque perplessa e non univoca.

Occorre subito chiarire che nella scienza giuridica vengono utilizzati, al fine di definire le varie modalità di manifestazione della volontà di un soggetto, a volte termini omologhi assunti con valenze assolutamente diverse, altre volte termini differenti, assunti tuttavia con valenze analoghe.

Come è evidente ciò può essere fonte di notevoli ambiguità semantiche di cui è opportuno sgombrare il campo prima di ogni ulteriore analisi concettuale.

E' per questo motivo che la nostra ricostruzione non può che assumere le mosse da una disamina circa i possibili significati dei termini dichiarazione, manifestazione, attuazione, nonché degli attributi, riferiti talora al termine dichiarazione, talora al termine manifestazione, di "tacita", "implicita", "concludente".

I termini "dichiarazione" e "manifestazione" sono, ad esempio, per lo più assunti con lo stesso significato ad essi attribuito nel linguaggio comune, quali espressioni dirette di una volontà  non abbisognevole di operazioni interpretative.

In alcune occasioni solo al termine "dichiarazione" viene riconosciuto questo valore, mentre alla parola "manifestazione" viene assegnata una valenza più generica (comprensiva di tutte le modalità di esternazione della volontà nota2 ), ovvero più specifica, comunque diversa e cioè riguardante modi di estrinsecazione della volontà differenti da quelli direttamente dichiarativi nota3 : alle dichiarazioni intese quali linguaggi diretti si opporrebbero così le manifestazioni intese come esternazioni di volontà negoziale ricostruibile soltanto in via interpretativa.

La cosa si complica ancor di più sol che si osservi come talvolta una dichiarazione non valga come tale, cioè per il significato diretto che essa possiede, bensì quale manifestazione implicita di una diversa volontà che si ricava in via interpretativa dalla medesima. Si tratta delle c.d. "dichiarazioni tacite" che andremo ad esaminare. Un chiarimento merita anche la considerazione dell'elemento della forma (art. 1325 cod.civ.).

Un più compiuto esame del requisito formale viene svolto in tema di elementi essenziali del contratto. Qui tuttavia occorre chiarire il fondamentale nesso che lega l'elemento della dichiarazione con la forma: in effetti si tratta della considerazione, sotto due distinti angoli visuali, dello stesso elemento.

Pur distinguendosi usualmente tra i negozi, gli atti, i contratti, quelli formali da quelli non formali, deve essere chiaro che tutti gli atti in quanto tali, rilevanti proprio perchè esternati, possiedono una qualche forma. Un atto privo di forma sarebbe un non atto, un mero proposito interiore del soggettonota4 .

In realtà la comune distinzione atto formale/atto non formale fa leva sulla considerazione della necessità o meno di una determinata forma (lo scritto, ovvero l'atto pubblico, ovvero altri requisiti ancora) richiesta per la validità e rilevanza dell'atto. Più propriamente bisogna dunque distinguere tra atti a forma vincolata ed atti a forma libera.

E' infine da notare che esistono alcune fattispecie negoziali nelle quali al consenso delle parti occorre aggiungere una condotta materiale specifica (es.: la consegna, la traditio del bene) che si pone quale necessario elemento al fine di ritenere perfezionato l'atto: si tratta dei cosiddetti contratti realinota5 .

Ad esempio nel mutuo occorre non solo che si formi il consenso delle parti diretto alla conclusione del contratto, essendo altresì indispensabile che intervenga la consegna al mutuatario del bene fungibile (art. 1813 cod.civ.).

Note

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Torrente, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.170.
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nota2

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.208.
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nota3

Così Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.136
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nota4

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Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.209.
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nota5

nota5

Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.90.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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