Modalità di estinzione dell'obbligazione



Il rapporto obbligatorio è per propria natura tipicamente destinato all'estinzione in conseguenza della condotta adempiente del soggetto passivo. Con l'adempimento infatti, avendo il debitore eseguita la prestazione, viene raggiunto il soddisfacimento dell'interesse del creditore nota1 e l'obbligazione, che era funzionale a questo risultato, cessa di esistere.

Inversamente, l'inadempimento o la mora conducono ad un esito differente, dando vita ad un ulteriore rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno che viene a surrogare l'obbligazione rimasta definitivamente ineseguita o, parallelamente, al mantenimento del precedente vincolo (ogniqualvolta vi sia la possibilità di una tardiva esecuzione).

L'adempimento o pagamento non costituisce tuttavia l'unica modalità estintiva del vincolo obbligatorio. Il codice civile prevede, sotto il titolo "dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento" di cui alla rubrica del capo IV del titolo I del libro delle obbligazioni (art. 1230 cod. civ. e ss.) varie ipotesi. Si tratta dell'eventualità in cui le parti del rapporto sostituiscono all'originaria obbligazione una nuova per oggetto o per titolo (novazione); del caso in cui il soggetto attivo dichiara di rimettere il debito (remissione ); di quello in cui, sussistendo tra le parti reciproci debiti e crediti essi si estinguono per gli importi corrispondenti (compensazione); dell'ulteriore caso in cui le figure del debitore e del creditore vengono a coincidere (confusione) ed infine del sopraggiungere dell'impossibilità della prestazione da ricondursi eziologicamente ad una causa non imputabile al debitore.

Le vicende estintive del rapporto obbligatorio non si esauriscono nell'enunciazione di queste figure generali. Ve ne sono di ulteriori, speciali (si pensi all'adempimento del terzo, alla datio in solutum, al pagamento al creditore apparente, alla morte del debitore di un facere infungibile, alle patologie che conducano alla declaratoria di nullità del contratto dal quale scaturisce l'obbligazione, alla liberazione del debitore che può conseguire alla procedura afferente alla mora credendi ).

Gli interpreti tradizionalmente distinguono le modalità di estinzione dell'obbligazione in modi satisfattori (o satisfattivi) e modalità non satisfattorie. I primi determinerebbero il venir meno del vincolo obbligatorio in esito alla produzione di un risultato conforme all'interesse originario del creditore. Le seconde estinguerebbero il rapporto senza che venisse soddisfatto l'interesse del creditore nota2.

La distinzione non è priva di una sua portata pratica: soltanto alle prime modalità estintive risulterebbero applicabili analogicamente le norme dettate in tema di adempimento, nei limiti in cui possono ritenersi compatibili (si pensi alla surrogazione, all'imputazione di cui all'art. 1183 cod. civ. ). Il problema è quello dell'incerta connotazione (sotto il profilo enunciato) di alcune figure.

A fronte della sicura natura satisfattiva dell'adempimento, della compensazione e, inversamente, della altrettanto certa natura non satisfattiva della remissione e dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che cosa riferire a proposito della novazione?

Poiché essa è comunque frutto di un accordo tra le parti, è del tutto discutibile che il risultato della medesima non sia tale da appagare l'interesse del creditore; è tuttavia sicuro che essa non sia corrispondente all'interesse originario di costui.

Note

nota1

Mette in evidenza l'interesse del creditore alla prestazione il Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, 1953-1955, p. 9, quando indica nel bisogno dell'altrui cooperazione il fondamento del vincolo in cui si sostanzia l'obbligazione.
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nota2

In tal senso Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 439; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, pp. 2-4.
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Bibliografia

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