Giova anzitutto rilevare come la separazione abbia ad oggetto i singoli cespiti facenti parte dell'asse ereditario e non già quest'ultimo nella sua globalità
nota1. Sia i creditori, sia i legatari hanno la possibilità di domandare la separazione nei limiti in cui essa è funzionale a garantire i loro diritti: nell'ipotesi in cui si sia ecceduto rimane aperta, come meglio si dirà analizzando la separazione degli immobili, la possibilità di procedere alla riduzione o alla cancellazione dell'iscrizione.
Il diritto dei creditori ereditari di procedere alla separazione dei beni ereditari rinviene attuazione concreta in modi differenti, in dipendenza della qualità dell'oggetto: trattandosi di beni mobili viene in considerazione il modo di disporre di cui all'art.
517 cod.civ. , venendo in considerazione enti immobiliari l'
art.518 cod.civ. detta specifiche disposizioni.
Note
nota1
Perciò solo eventualmente la separazione dei singoli cespiti potrà esaurire l'intera massa ereditaria: Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.51
top1Bibliografia
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977