Modalità di erogazione degli alimenti



Quanto alle modalità di erogazione degli alimenti, l'obbligato ha la facoltà di scegliere se somministrarli mediante la corresponsione a periodi anticipati di un assegno alimentare, ovvero accogliendo e mantenendo nella propria casa l'alimentando (art. 443 cod. civ.). Si tratta di un' obbligazione alternativa nota1, nella quale tuttavia la scelta operata dal debitore è soggetta ad una valutazione dell'autorità giudiziaria, la quale può, secondo le circostanze, determinare il modo della somministrazione nota2 (si pensi all'inopportunità di mantenere in casa l'alimentando quando si creino tensioni psicologiche di natura tale da rendere pregiudizievole la permanenza dello stesso nella casa dell'alimentante). In caso di urgente necessità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 443 cod. civ. , l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Quando gli alimenti vengono corrisposti mediante assegno periodico, qualunque uso ne abbia fatto l'alimentante (es.: dissipandolo immediatamente), non può farne nuova richiesta all'obbligato (art. 444 cod. civ. ).

Fino a quando il modo o la misura degli alimenti non siano stati definitivamente determinati, una volta che fosse stato comunque accertato il diritto ad ottenerli nota3 (Cass. Civ. Sez. I, 1040/77 ), il giudice, udito l'obbligato, può ordinare la corresponsione di un assegno provvisorio nota4 ponendolo, nel caso di pluralità di obbligati, a carico anche soltanto di uno di essi, salvo il regresso verso gli altri (art. 446 cod. civ. ) (Cass. Civ. Sez. I, 4883/88 ).

Note

nota1

Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 124.
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nota2

La dottrina non è concorde nel definire l'ampiezza dei poteri del giudice. Alcuni ritengono che il giudice possa sostituirsi al debitore nella scelta: Secco-Rebuttati, Degli alimenti, Milano, 1957, p. 155. Altri sostengono che solo il debitore possa farla: Vincenzi Amato, Gli alimenti, in Trattato Rescigno, vol. III, Torino, 1982, p. 828.
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nota3

Provera, Degli alimenti, op. cit., p. 153.
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nota4

Gli effetti dell'ordinanza cessano con la pronuncia della sentenza che dispone sugli alimenti: Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 152.
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Bibliografia

  • AMATO, Gli alimenti, Torino, Tratt. Rescigno, III, 1982
  • AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
  • PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972
  • SECCO e REBUTTATI, Degli alimenti, Milano, 1957

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