Le modalità oggettive dell'adempimento sollecitano l'attenzione sulla descrizione della concreta attività del debitore intesa all'esecuzione della prestazione.
Una delle distinzioni di maggiore rilievo è quella tra obbligazione avente ad oggetto una
certa res, una
cosa specifica ed obbligazione deducente una
cosa determinata soltanto nel genere. A tal proposito sottoporremo ad analisi il disposto dell'art.
1178 cod. civ. , precisando fin d'ora che, nel primo caso (vale a dire di obbligazione avente ad oggetto una cosa specificamente determinata, es: un quadro di un celebre autore, la consegna di un macchinario determinato costruito specificamente per un certo impiego) il creditore non può esigere altra cosa se non quella già specificata, nella situazione in cui si trova quando la prestazione deve essere effettuata, nè egli può rifiutare di riceverne la consegna in ragione di deterioramenti sopravvenuti, non imputabili al debitore.
Nell'ambito delle obbligazioni di genere particolare importanza rivestono le
obbligazioni pecuniarie (= aventi ad oggetto denaro, bene eminentemente fungibile e generico) che saranno oggetto di disamina apposita. Qui è appena il caso di accennare al principio nominalistico che informa la materia: l'obbligazione (dunque il debito) si estingue corrispondendo moneta di corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valor nominale (art.
1277, I comma, cod. civ. ), senza che si possa tener conto delle oscillazioni del suo potere d'acquisto in relazione al mercato né delle mutazioni del suo valore legale
nota1. Al concetto di debito di valuta, appena delineato, si contrappone quello di debito di valore. Quest'ultimo viene in considerazione, quando una specie di moneta, nazionale o estera, è dedotta in obbligazione per il suo valore intrinseco ( c.d. clausola oro, clausola valore: lira "oro" o "argento", sterlina " oro ", dollaro " oro " anche se il metallo giallo è sempre meno considerato dalle banche centrali come misura di riferimento
nota2 ). Debito eminentemente di valore è quello che scaturisce dall'obbligazione risarcitoria.
Un rinvio analogo all'analisi che verrà condotta in tema di alcune specie di obbligazioni, deve essere riferito anche a proposito delle
obbligazioni alternative, nelle quali due sono gli oggetti dedotti quali prestazione, tuttavia uno soltanto deve essere fornito. La scelta di esso compete al debitore se non è attribuita specificamente al creditore o a un terzo ovvero a più persone (art.
1286 cod. civ. ).
Nell'ambito del tema in esame assumeremo in considerazione
alcune obbligazioni di carattere accessorio rispetto ad altre, da considerarsi principali (obbligazioni di custodia, di garanzia);
le particolari limitazioni all'utilizzo del denaro contante introdotte dalla legislazione speciale,
l'adempimento parziale (che di norma può essere rifiutato dal creditore),
la possibilità che il debitore adempia, con il consenso del creditore, eseguendo una prestazione difforme rispetto a quella dedotta originariamente (c.d.
datio in solutum ).
Si discuterà infine
dell'imputazione di pagamento , vale a dire dei criteri in forza dei quali, a fronte di una pluralità di debiti della stessa specie tra i medesimi soggetti, il pagamento effettuato dal debitore viene riferito ad uno o più di essi.
Note
nota1
In tal senso Barbero,
Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 612.
top1nota2
Gazzoni,
Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 577.
top2Bibliografia
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006