Ordinariamente il contratto di spedizione possiede
natura onerosa : sotto questo profilo è possibile non solo fare rinvio alla presunzione di cui all'
art.1709 cod.civ. , bensì riferirsi direttamente al modo di disporre dell'
art.1740 cod.civ.
nota1.
La norma da ultimo citata stabilisce che
la misura del compenso dovuto allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico è determinata secondo i patti e le tariffe professionali. In difetto di tali tariffe entrano in gioco
gli usi del luogo in cui avviene la spedizione
nota2.
Lo spedizioniere ha ovviamente anche diritto ad essere rimborsato delle spese anticipate ed al compenso relativo alle prestazioni accessorie da lui eseguite. Ai sensi del II° comma dell'art.
1740 cod.civ. la relativa determinazione deve essere effettuata sulla base dei documenti giustificativi, salvo diverso accordo delle parti inteso alla determinazione di una somma globale unitaria. Ciò accade specialmente quando lo spedizioniere assume la parallela qualifica di vettore (spedizioniere-vettore: ar
.1741 cod.civ. )
nota3.
Si badi alla speciale tutela del credito derivante dall'esecuzione della spedizione. Da un lato esso è munito di
privilegio speciale ex art.
2761 cod.civ. insistente sulle cose che lo spedizioniere detiene in conseguenza dell'esecuzione del'incarico, dall'altro l'
art.2756 cod.civ. riconosce allo spedizioniere, relativamente ai beni predetti, anche il
diritto di ritenzione.
Note
nota1
La retribuzione potrà essere determinata globalmente per il complesso dei servizi prestati ovvero in modo frazionario, senza peraltro incidere sull'unità del contratto: Asquini, voce Spedizione (contratto di), in N.sso Dig.it., vol.XVII, 1970, p.1100.
top1nota2
Occorrerà riferirsi agli usi del luogo dove il contratto di trasporto è stato concluso e non del luogo di consegna delle cose al vettore: Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p.134; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.619.
top2nota3
Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.306; Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.637.
top3Bibliografia
- ASQUINI, Spedizione (contratto di), N.sso Dig.It., XVII, 1970
- BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
- LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
- MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968