Modalità di acquisto della cittadinanza
In forza delle nuove disposizioni (L.
91/92 ) la cittadinanza italiana si acquista per il tramite delle modalità che seguono:
- iure sanguinis : è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani ( cfr. art. 1, comma I, lett. a, L. 91/92). Si tratta dell'acquisto della cittadinanza per antonomasia. A differenza di quanto prescriveva la legge del 1912 sono cittadini italiani non solo i figli di padre italiano, ma anche coloro che nascano da madre italiana. Non importa il luogo in cui si verifica l'evento della nascita: quello che conta è che almeno uno dei genitori (non importa se legittimi o naturali) sia cittadino italiano;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 91/92 pure i figli adottivi acquistano la cittadinanza italiana nel caso in cui l'adottante sia cittadino italiano: l'effetto viene conseguito in esito all'assunzione del provvedimento di adozione;
- jure soli : ai sensi dell'art. 1, comma I, lett. b, L. 91/92 "chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono" acquista la cittadinanza italiana;
- la permanenza di uno straniero nato in Italia che si concreta nell'essere costui residente per un tempo pari ad almeno tre anni lo legittima all'ottenimento della cittadinanza italiana;
- juris communicatio è denominata la modalità acquisitiva della cittadinanza che si riferisce al caso in cui il cittadino straniero o l'apolide che sia coniugato con un cittadino italiano e, alternativamente, o sia unito in matrimonio da almeno tre anni o risieda in Italia da almeno sei mesi, faccia richiesta di attribuzione della cittadinanza italiana.(art. 5 L. 91/92);
- la naturalizzazione o concessione identifica una modalità acquisitiva della cittadinanza italiana per il tramite di un apposito provvedimento. Le condizioni soggettive consentono la concessione:
- allo straniero del quale un genitore o un nonno fosse cittadino italiano, purchè egli sia residente in Italia per almeno tre anni ovvero abbia prestato servizio militare per l'Italia o abbia assunto pubblico impiego alle dipendenze dello Stato;
- allo straniero che presti servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;
- al cittadino di uno dei Paesi della CEE che risieda per almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- all'apolide che risieda in Italia per almeno cinque anni;
- a qualsiasi straniero che risieda nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni.
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