Modalità acquisitive del diritto di proprietà



Con l'espressione "modi di acquisto della proprietà" si intende indicare ogni atto o fatto la cui efficacia consista nell'attribuzione del diritto di proprietà ad un soggetto.

Tra le modalità acquisitive della proprietà viene effettuata la distinzione tradizionale tra modi di acquisto a titolo originario ed a titolo derivativo nota1 a seconda che la fattispecie acquisitiva determini la nascita di un diritto nuovo, del tutto indipendente da quello precedentemente spettante sullo stesso bene ad altro eventuale precedente proprietario, ovvero determini la successione nello stesso diritto (o in un diritto minore) già appartenente ad altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 922 cod.civ. la proprietà si acquista "per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge ". L'elencazione, evidentemente, non è tassativa, in quanto la legge stessa rinvia ad altri modi di acquisto (ad es., aggiudicazione giudiziaria, confisca, ecc.: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 10525/92 ) nota2 . L'importanza della distinzione tra modalità acquisitive a titolo orginario e derivativo è notevole nota3 .

Vale soltanto per queste ultime la regola nemo plus juris transferre potest quam ipse habet, che sta a significare l'impossibilità di effettuare trasferimenti che abbiano quale esito per l'acquirente la attribuzione di un diritto di maggiore estensione qualitativa o quantitativa rispetto a quello di cui fosse titolare il dante causa, nonchè la regola che suole compendiarsi nel detto resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis in base alla quale gli eventuali vizi che colpissero il titolo d'acquisto del precedente proprietario esplicano i propri effetti negativi anche sul titolo di acquisto del successore.

Gli acquisti a titolo originario risultano invece del tutto svincolati da queste regole poichè in essi l'insorgenza del diritto in capo al titolare, per l'appunto originaria, non derivata, è del tutto svincolata ed indipendente dalla precedente titolarità del diritto in capo ad altro soggetto.

Di gran lunga più importanti, sotto un profilo meramente quantitativo, sono gli acquisti a titolo derivativo. Di essi avremo modo di occuparci con riferimento alla materia dei contratti ed a quella della successione a causa di morte. Dell'intera problematica si deve inoltre dare conto nell'ambito delle vicende attinenti il rapporto e la relazione giuridica.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.324; Salaris, L'acquisto della proprietà, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, pp.625 e ss.
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nota2

L' art. 922 cod.civ., indicando con enumerazione non tassativa i vari modi di acquisto della proprietà, fa anche riferimento a tutti i modi previsti dall' ordinamento giuridico, tra i quali deve ritenersi compreso il sorgere della comunione incidentale "ex collatione privatorum agrorum" , che benché non prevista da specifiche fonti legislative deve considerarsi accolta dalla tradizione storico- giuridica, non contrastando con i principi del nostro ordinamento.
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nota3

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla differenza relativa alle regole sulla prova: se per gli acquisti a titolo originario è sufficiente dar conto dei presupposti richiesti di volta in volta, per quelli a titolo derivativo, oltre al titolo idoneo, occorre provare che sia il dante causa sia tutti i precedenti proprietari siano legittimi proprietari, almeno fino al compimento del ventennio ad usucapionem, ciò che vale ad impedire che la c.d. probatio diabolica si spinga ad infinitum. Si veda, tra gli altri, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996.
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Bibliografia

  • SALARIS, L’acquisto della proprietà, Torino, Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 1982

Prassi collegate

  • Quesito n. 268-2008/C, Bando di gara, verbale di aggiudicazione, rettifica (fattispecie particolare)

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