Misura degli alimenti



Ai sensi del III comma dell'art. 438 cod. civ. gli alimenti devono essere assegnati in proporzione al bisogno dell'alimentando e delle condizioni economiche dell'alimentante. Il primo può infatti non essere in una condizione di indigenza assoluta, essendo anzi normalmente la richiesta degli alimenti finalizzata all'integrazione di redditi o di rendite insufficienti alle esigenze della vita. D'altronde occorre anche fare i conti con le sostanze di colui che sarebbe tenuto alle erogazioni: se anche costui non ha di che vivere non risulterà sicuramente possibile che sia tenuto a privarsi di ciò che non basta neppure per sé.

La misura degli alimenti può dirsi anche in qualche modo rapportata alla relazione fra l'alimentando e l'alimentante.

In base al dato normativo (II comma art. 438 cod. civ. e 439 cod. civ. ) è possibile distinguere tra un'entità che valga a ricomprendere il necessario per la vita dell'avente diritto ed un più angusto ambito evocato dallo stretto necessario nota1. La prima corrisponde alla misura normale, la seconda viene invece in esame, ai sensi dell'art. 439 cod. civ. , tra fratelli e sorelle.

Il necessario si determina con riferimento a quanto serve per la vita dell'alimentando, tenuto conto sia della sua posizione sociale nota2, sia delle condizioni economiche dell'obbligato (art. 438, II comma, cod. civ. ).

Lo stretto necessario corrisponde invece ad una misura più stretta, comprendendo soltanto ciò che è indispensabile alla vita (vitto, alloggio, vestiario e cure mediche) senza che ci si possa riferire alla posizione sociale, potendo al più ricomprendere le spese di educazione ed istruzione dei soggetti minori di età (art. 439 cod. civ. ) nota3.

I limiti dell'obbligazione alimentare attengono solitamente a quelle che possono essere definite come le ordinarie esigenze di vita dell'alimentando: la valutazione di esse è sottoposta al già riferito parametro della posizione sociale di quest'ultimo nota4. Un'ulteriore limitazione è infine prevista dal III comma dell'art. 438 cod. civ. relativamente al caso del donatario. In nessun caso costui è tenuto agli alimenti oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Dubbio è che cosa accada nell'ipotesi di perimento della cosa donata successivamente all'insorgenza dell'obbligazione alimentare. Quando l'evento sia dipeso dalla condotta dolosa o colposa del donatario si ritiene che si determini l'insorgenza di un'obbligazione risarcitoria in favore dell'alimentandonota5.

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 461.
top1

nota2

Parte della dottrina ritiene che il riferimento alla posizione sociale sia inaccettabile, in quanto creebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti, contraria al principio di uguaglianza: Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 49. Contra, Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 80. Secondo l'A. la condizione sociale può rilevare indirettamente, in quanto incide sulla attitudine al lavoro.
top2

nota3

Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 360.
top3

nota4

Vincenzi Amato, Gli alimenti, in Trattato Rescigno, vol. IV, Torino, 1982, p. 815.
top4

nota5

Conforme Provera, Degli alimenti, op. cit., p. 85. Una diversa dottrina ritiene che il perimento colposo o doloso del bene donato successivo all'insorgenza dell'obbligazione alimentare non libera il donatario: Secco-Rebuttati, Degli alimenti, Milano, 1957, p. 135.
top5

Bibliografia

  • AMATO, Gli alimenti, Torino, Tratt. Rescigno, III, 1982
  • AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972
  • SECCO e REBUTTATI, Degli alimenti, Milano, 1957

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Misura degli alimenti"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti