Minore età



La capacità di agire presuppone che il soggetto abbia la possibilità di provvedere da solo alla cura dei propri interessi: è evidente che un bambino di cinque anni non sia in grado di valutare se provvedere ad un acquisto immobiliare o assumere un debito.

Peraltro non sarebbe sensato che si provvedesse all'accertamento caso per caso se un soggetto abbia o meno raggiunto la necessaria maturità psichica: occorre fissare una soglia di età al di là della quale, in base ad una valutazione presuntiva, ogni soggetto si ritiene legalmente capace.

Nel nostro ordinamento la maturità si ritiene raggiunta al momento del compimento del diciottesimo anno, la c.d. età maggiore (art. 2 cod. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge 39/1975) nota1.

La maggiore età coincide dunque con il raggiungimento della capacità generale di agire.

La conseguenza della violazione della regola di cui sopra induce l'annullabilità del contratto, eccetto il caso del minore che abbia con raggiri occultato la sua minore età (art. 1426 cod. civ.).

Occorre tuttavia notare che, quotidianamente, i minori concludono moltissimi contratti per acquistare beni o per accedere a servizi di cui fruiscono direttamente (si pensi al bambino che sale sul bus pagando il prezzo della corsa al bigliettaio). Non v'è alcuno che ritenga che questi rapporti attinenti ai minuti atti della vita siano originati da contratti annullabili. Si rifletta, in ogni caso, che la legittimazione a domandare l'annullamento è relativa. Difficile ipotizzare un'impugnativa del minore (rectius : del legale rappresentante) che è quello che, nei casi de quibus, ha fruito direttamente della prestazione afferente al contratto. Si ricordi che l'art. 1443 cod. civ. prescrive la restituzione della prestazione da parte dell'incapace nei limiti in cui sia stata rivolta a suo vantaggio nota2.

Il principio generale è che il maggiore di età può compiere da solo tutti gli atti per i quali la legge non stabilisca un'età superiore (ad es. l'adozione di persone maggiorenni è consentita solo a chi abbia già compiuto gli anni trentacinque, art. 291 cod. civ.).

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, il n. 2 dell'art. 2 cod. civ. fa salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. L'importanza della disposizione non discende tanto da questa prescrizione, che configura la capacità giuridica del minore d'età ultraquattordicenne (o ultraquindicenne per le attività pesanti) in ordine al rapporto di lavoro, quanto per quella che segue, ai sensi della quale, "in tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro" nota3.

Se la maggiore età viene raggiunta al diciottesimo anno dal punto di vista della capacità negoziale in genere, occorre compiere una ricognizione relativa alle ulteriori attività giuridiche, sia lecite sia illecite.

Prescindendo dall'esame del disposto di cui all'art. 2046 cod. civ., che verrà preso in considerazione relativamente alla problematica della capacità di agire nell'ambito dell'illecito e degli atti leciti aventi natura non negoziale, vi sono altre ipotesi specifiche direttamente previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 84 cod. civ. chi abbia compiuto i sedici anni di età può essere ammesso a contrarre matrimonio previa autorizzazione del Tribunale. Ad essa consegue l'emancipazione di diritto, con l'acquisto di una capacità di agire limitata (artt. 390 e 394 cod. civ.). Al raggiungimento della stessa età diviene possibile effettuare il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250 cod. civ.) nota4.

Sempre sedici anni di età sono necessari per compiere validamente atti di disposizione relativi alle opere dell'ingegno (articolo 108 della Legge 633/1941).

Per quanto attiene alla partecipazione del minore d'età ad attività di carattere complesso e dinamico come l'impresa e la società, in linea di massima, salvi gli approfondimenti del caso, può dirsi in genere che per i minori d'età sia ammessa la continuazione di un'attività già avviata, previa autorizzazione tutoria, dal momento che le eventuali conseguenze sfavorevoli (fallimento) farebbero pur sempre capo all'incapace (anche se in concreto la gestione dell'attività venisse svolta dal legale rappresentante).

Il mezzo per superare le conseguenze dell'incapacità per minore età è costituito dalla rappresentanza legale, connessa all'esercizio della potestà genitoriale o della tutela. I genitori o il tutore sono i legali rappresentanti del minore d'età, il quale ha la possibilità, per il loro tramite, di estrinsecare la propria capacità giuridica superando la limitazione all'atto in cui consiste l'incapacità di agire nota5.

I casi in cui non risulta possibile superare mediante un rappresentante legale il difetto di capacità conseguente alla minore età, che per lo più vengono giustificati sulla base dell'assoluta personalità di tali atti, (testamento, matrimonio: artt. 117, 119 e 591 cod. civ.) debbono piuttosto qualificarsi in chiave di incapacità giuridica nota6.

Note

nota1

Come deve essere determinato il momento del compimento del diciottesimo anno di età? E' sorto infatti tra gli interpreti il quesito se esso debba essere calcolato in funzione della computazione naturale (seguendo la quale colui che è nato alle ore 5 del 13 maggio 1960 avrebbe la capacità di testare alle ore 5 del 13 maggio 1978) oppure seguendo la computazione civile (attraverso la quale colui che è nato alle ore 5 del 13 maggio 1960 avrebbe la capacità di testare alle ore 24, cioè alla mezzanotte del 13 maggio 1978). Propendono per quest'ultima costruzione coloro che, soprattutto in relazione al problema del raggiungimento della capacità di testare, osservano, in difetto di più specifiche disposizioni, che dovrebbe farsi applicazione della regola generale di cui agli artt. 2963 cod. civ. e 155 cod. proc. civ. . La prima norma infatti testualmente afferma che la scadenza del termine si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale (così Cicu, Testamento, Milano, 1969, p. 106; Giannattasio, Delle successioni, in Comm. cod. civ., Libro II, Torino, 1978, p. 49; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1963, p. 304; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 70. Si esprime invece a favore della tesi del computo naturale Gangi, La successione testamentaria nel diritto vigente italiano, vol. I, Milano, 1952, p. 84).
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nota2

Bisognerà dunque atto per atto valutare la convenienza per il minore. Forse, vista l'attuale sempre maggiore disponibilità di denaro da parte del minore stesso, sarebbe auspicabile una normativa che prevedesse la validità delle piccole spese da lui fatte, come peraltro già avviene in alcuni ordinamenti stranieri.
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nota3

Per il Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 208, il minore avrebbe la possibilità di stipulare da solo un contratto di lavoro. Al contrario, secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'instaurazione del rapporto di lavoro, vale a dire la conclusione del contratto dovrebbe essere compiuta dai legali rappresentanti del minore, in quanto sprovvisto di capacità di agire. Tuttavia il minore può far cessare il rapporto di lavoro essendo capace in ordine alle dimissioni, che sicuramente sono comprese nei diritti e nelle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
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nota4


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto chele parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
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nota5

Cfr. Brunetti, Patria potestà e tutela nella giurisprudenza, Padova, 1970, p. 59; Bisegna, Tutela e curatela (dir.civ.), in N.mo Dig. it., p. 924; Giardina, La condizione giuridica del minore, Napoli, 1984, pp. 56 e ss.; Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, (Persone e famiglia), tomo III, Torino, 1997, pp. 717 e ss.
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nota6

Si tenga presente che, all'opposto, v'è chi reputa che i casi sopracitati siano tutti da considerare nell'ambito della incapacità di agire. Si veda per es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 129. L'opinione potrebbe invero non palesarsi infondata almeno per quanto attiene all'incapacità di testare, stante la mera impugnabilità del testamento confezionato dal minore d'età. La questione sarà approfondita nella sede opportuna.
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Bibliografia

  • AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982
  • BISEGNA, Tutela e curatela (dir.civ.), N.sso Dig. it., XIX, 1973
  • BRUNETTI, Patria potestà e tutela nella giurisprudenza, Padova, 1970
  • BUCCIANTE, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, Torino, Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, tomo III - Persone e famiglia -, 1997
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • GIARDINA, La condizione giuridica del minore, Napoli, 1984

Prassi collegate

  • Quesito n. 84-2015/A, Germania – volontaria giurisdizione – autorizzazione successiva alla vendita
  • L’entrata in vigore della convenzione dell’AIA del 19 ottobre 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori
  • Quesito n. 19-2015/A, Francia – procure: procura scritta interamente in italiano recante certification des signatures e priva di apostille
  • Quesito n. 62-2015/A, Croazia – volontaria giurisdizione: autorizzazione alla riscossione di somme da parte di minore
  • Quesito n. 152-2014/A, Stati Uniti – volontaria giurisdizione: legge applicabile

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