Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 3647/C, Sanzioni per ritardata od omessa iscrizione al registro delle imprese


Oggetto; Art.9, comma 5, legge 11 novembre 2011, n. 180 - modifica dell'articolo 2630 c.c. - applicazione nel periodo transitorio

L'articolo 2630 del c.c. "Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi" al registro delle imprese è stato recentemente modificato ad opera dell'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011, n. 180. La nuova formulazione è vigente dal 15 novembre 2011.

Le modifiche hanno riguardato di fatto solo l'importo delle sanzioni che nella nuova versione è stato ridotto della metà rispetto alla versione originale (da un minimo di euro 206 ed un massimo di euro 2.065 si è passati ad un minimo di euro 103 ed un massimo di euro 1.032).

Nella citata disposizione di legge non sono state previste disposizioni transitorie cosicché molte Camere di commercio si sono trovate nella difficoltà di optare per il vecchio o, al contrario, per il nuovo regime sanzionatorio per quegli adempimenti la cui scadenza era prevista in prossimità del 15 novembre u.s. e che conseguentemente vengono sanzionate nel periodo di vigenza del nuovo regime.

Alla scrivente Direzione generale è stato richiesto di dare indicazioni riguardo al legittimo comportamento delle Camera di commercio che si trovino nella fattispecie descritta e debbano, quindi, optare per un regime più o meno favorevole per l'obbligato.

Al riguardo si precisa che con la modifica della normativa in questione, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre un correttivo al previgente regime sanzionatorio risultato a volte eccessivamente oneroso ad esempio nei casi in cui la sanzione andava a colpire una molteplicità di amministratori moltiplicando di fatto l'importo versato per il tardivo o mancato adempimento.

La Camere di commercio riferiscono, tuttavia, che nel periodo transitorio la modifica dell'art. 2630 sta comportando problemi applicativi. L'incertezza verte sulla determinazione dell'importo irrogabile nei casi in cui la violazione della norma, cioè il mancato adempimento di un obbligo la cui scadenza era prevista in una giornata prossima alla data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 2630 del c.c. In questi casi necessariamente la procedura sanzionatoria è di fatto applicata nel periodo di vigenza della nuova disciplina, riguardando tuttavia fatti realizzatisi in vigenza della vecchia. Ai fini dell'irrogazione della sanzione si può ritenere decisivo il momento nel quale viene compiuta la violazione della norma che impone l'obbligo di denuncia, comunicazione o deposito e comporta la scelta del previgente regime sanzionatorio. Più chiaramente, se il termine fissato per l'adempimento è antecedente e prossimo al 15 novembre 2011 è d'obbligo applicare la vecchia versione dell'articolo 2630 del c.c., viceversa se il termine per l'adempimento è fissato per una data posteriore scatta senz'altro la nuova disciplina.

Diversamente si può ritenere decisivo il momento dell'applicazione della sanzione. Optando per questa opinione tutte le procedure sanzionatorie attuate dal 15 novembre 2011 sono sottoposte al regime più favorevole introdotto dalla nuova disciplina indipendentemente, quindi, dal momento nel quale si sia concretizzata la violazione della norma che impone l'adempimento.

Al riguardo si precisa che, come, in precedenza sottolineato la ratio della norma è ispirata ad assicurare un trattamento più favorevole nei confronti del sanzionato come risulta anche dal dettato normativo del comma 5 dell'art. 9 della L. 11 novembre 2011, n. 180, che introduce le nuova versione dell’art. 2630 c.c. “al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese (...)”.

Si ritiene, tuttavia, inderogabile l'applicazione del principio del tempus regit actum alla base della prima delle due riferite teorie enunciato già nell'art. 11 delle preleggi in base al quale "La legge non dispone che per l'avvenire" (cfr. comma 1) affermando un principio più volte ribadito anche in giurisprudenza (cfr. Sez. Lav., sent. n. 7905 del 28 agosto 1996, Soc. Fragola c. I.N.A.I.L.: "Il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 delle preleggi, in base al quale l'eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie (...)")

Sullo stesso principio si basa l'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689 che disciplina il sistema delle sanzioni amministrative depenalizzate e stabilisce che: "Principio di legalità. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati". La giurisprudenza ha più volte confermato tale principio e si cita a tale proposito la Cassazione Civile, Sez. II che si è espressa nel seguente modo: "Sanzione amministrativa e rispetto del principio "tempus regit factum". In tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali "ab origine", l'adozione del principio di irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne consegue che l'abrogazione della norma che prevede il fermo del veicolo, come sanzione accessoria per chi guida con patente scaduta, avvenuta in epoca successiva a quella della commessa infrazione, non ha effetto retroattivo, a nulla rilevando che la disciplina più favorevole sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata". (Sent. n. 1789 del 28 gennaio 2008).

Anche l'art. 40 della stessa L. n. 689/1981 ribadisce tale principio limitando l'efficacia retroattiva delle norme introdotte dalla medesima L. n. 689/1981 ai soli aspetti penali, (cfr. a questo proposito Sez. I, sent. n. 773 del 28 gennaio 1983, De Gennaro c. Comune di Larino: «In tema di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, l'art. 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale, anche nella parte in cui attribuisce al pretore il potere di annullare in tutto o in parte detto provvedimento, o di modificarlo pure limitatamente all'entità della sanzione, trova applicazione in via transitoria con riguardo a fatti anteriormente commessi, ai sensi dell'art. 40 della legge medesima, solo quando si tratti di infrazioni con essa legge depenalizzate, e non anche, pertanto, rispetto alle violazioni già in precedenza depenalizzate, ovvero contemplate "ab origine" come violazioni amministrative».).

La presente circolare è trasmessa anche al Ministero dell'Economia per ogni opportuna valutazione di competenza, in quanto destinataria degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni relative alle fattispecie contemplate nell'art. 2630 del c.c.

Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio

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