Ministero dello Sviluppo Economico, Applicabilità dell’art. 36 c. 1-bis, del D.L. n. 112/2008


OGGETTO: Applicabilità dell’art. 36 c. 1-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle quote di s.r.l.

Con nota del 10/02/2011 (prot. n. 10229) codesta Camera segnala che a distanza di circa un anno e mezzo dall’entrata in vigore della norma richiamata in oggetto – in tema di trasferimento di quote di s.r.l. con sottoscrizione digitale degli interessati e presentazione per via telematica alla camera da parte di un commercialista iscritto al relativo Albo – permane il dubbio circa l’applicabilità di tale procedura agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle partecipazioni di s.r.l. .

La norma in questione, infatti, fa riferimento a “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile”, e non anche all’art. 2471-bis, nel quale è invece contenuta la disciplina dell’usufrutto e del pegno delle quote di s.r.l. .

Alla luce di ciò codesta Camera ha ritenuto di dovere limitare l’applicabilità della ripetuta norma ai soli atti di trasferimento di proprietà delle quote di s.r.l. a titolo oneroso.

Evidenzia, tuttavia, codesta Camera che sul tema sono maturati nel tempo orientamenti diversi, dettagliatamente argomentati, che propendono per l’applicabilità della ripetuta norma anche agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno su quote di s.r.l. (vengono richiamati, a tale proposito, la circolare n. 6/IR-2008 dell’IRDEC – Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili- e, in dottrina, il parere del prof. V. Donativi, pubblicato nella rivista “Le società”, n. 4/2009).

Chiede, di conseguenza, codesta Camera, al fine di uniformare le prassi applicative dei vari Uffici e di generare un comportamento di sistema che si esplichi in un’applicazione della norma in parola trasparente e certa, di acquisire il parere della Scrivente al riguardo.

A tale proposito, sembra possibile formulare le seguenti considerazioni.

L’art. 2470, c.2, primo periodo, cod. civ. (“L’atto di trasferimento [delle quote di s.r.l.], con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale”), che disegna la procedura “originaria” per il trasferimento delle quote,mostra una perfetta simmetria con le norme generali in tema di gestione e tenuta del registro delle imprese (D.P.R. n. 581/95), ed in particolare con l’art. 11, c.4, che, a proposito del procedimento di iscrizione su domanda, specifica che: “L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autenticata ai sensi dell’art. 2718 del codice civile”.

In altri termini, la procedura ex art. 2470, c.2, cod. civ., è conforme alle ordinarie procedure di iscrizione degli atti nel registro delle imprese.

La procedura prevista nella norma richiamata in oggetto (ove la si interpreti nel senso che consente l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto di cessione di quote sottoscritto digitalmente dai soli interessati – senza cioè, autentica notarile – e che sia inoltrato telematicamente da un commercialista iscritto nel relativo Albo) risulta, invece, evidentemente derogatoria rispetto alla norma generale (art. 11, c.4, D.P.R. n. 581) sopra richiamata.

E’ appena il caso, infatti, di evidenziare che, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale): “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3 [che ad oggi non risultano emanate], che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria” (art. 21, c.2, CAD).

Nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale non autenticata, cioè, si ha una presunzione semplice di appartenenza dello scritto al sottoscrivente, vincibile con qualsiasi mezzo di prova.

Nel caso, invece di documento informatico sottoscritto digitalmente, con firma autenticata ai sensi dell’art. 25 CAD, si ha una presunzione di appartenenza dello scritto al sottoscrivente vincibile solo con querela di falso.

Sembra evidente che solo tale ultima procedura è in grado di garantire il rispetto del principio di autenticità degli atti soggetti ad iscrizione che regge il regime di pubblicità del registro delle imprese.

Di contro, in quanto procedura derogatoria rispetto al regime ordinario dettato dal ripetuto art. 11, c.4, del D.P.R. n. 581 (sempre che si acceda alla lettura della norma in oggetto nel senso che non implica l’intervento del notaio; cosa, come noto, oggi controversa), quella prevista dall’art. 36 cit. deve ritenersi eccezionale e quindi impossibile da applicare in via analogica agli atti di costituzione di usufrutto o di pegno su quote di cui all’art. 2471-bis cod.civ..

Ad avviso della Scrivente, di conseguenza, per tali atti, ai fini della pubblicità nel registro delle imprese, dovrà continuare ad applicarsi la procedura ordinaria di cui all’art. 11, c.4, del D.P.R. n. 581/95, ovvero (il risultato, come sopra illustrato, è identico), in via analogica, la procedura di cui all’art. 2470, c.2, cod. civ. .

Il Direttore Generale
(Gianfrancesco Vecchio)

Allegati:
Commento da CNN Notizie, L’atto autentico sempre necessario per la costituzione di usufrutto e di pegno sulle quote di srl

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