Meri atti e rilevanza dei vizi del volere



Poichè nei meri atti giuridici non è possibile parlare di volontà degli effetti nota1, bensì di una semplice volontarietà della condotta dichiarativa nota2, la rilevanza dei vizi del volere non può che avere ad oggetto da un lato la riconducibilità del comportamento dell'agente a lui medesimo, dall'altro gli specifici aspetti (la veridicità della dichiarazione, l'errore di fatto, etc.) di volta in volta presi in considerazione dalla legge.

In altri termini, non sarebbe possibile, per contestare gli effetti dell'atto, allegare l'errore circa l'intento avuto di mira dal dichiarante ovvero il dolo in esito al quale costui si sia indotto ad effettuare una specifica dichiarazione. Poco importa, ad esempio, che Tizio sia stato ingannato da Caio e, conseguentemente, lo abbia riconosciuto quale figlio nato fuori dal matrimonio nota3. Ciò che conta è unicamente la rispondenza al vero della dichiarazione, senza che altre circostanze abbiano alcun rilievo (art. 263 cod.civ.).

Secondo un'autorevole opinione, nei meri atti, nei quali, cioè, gli effetti si producono per legge, indipendentemente dalla volizione del soggetto che li pone in essere, i vizi della volontà potrebbero esser fatti valere soltanto eccezionalmente, purchè vi sia una volontà consapevole riferita alla materialità dell'atto nota4.

Che cosa significa ciò? Perchè non si applica la normativa propria dei contratti?

Tenuto conto di quello che è rilevabile aliunde relativamente alla differente natura tra atti negoziali e meri atti, l'asserto dovrebbe chiarirsi.

Che senso ha parlare, nell'ipotesi in esame, di errore essenziale e riconoscibile? E' possibile parlare di teoria dell'affidamento per i meri atti giuridici?

Evidentemente ciò non avrebbe senso: non essendovi un effetto che viene prodotto in quanto voluto dalla parte, non esiste neppure una controparte in senso tecnico nota5.

Occorre tuttavia rilevare che non soltanto la volontà degli effetti dell'atto può essere viziata (volontà negoziale), ma anche la volontà dell'atto, cioè a dire la volontà che presiede ad un comportamento cosciente e volontario del soggetto in relazione alla materialità dell'atto che pone in essere.

Non vi sarebbe luogo per discussioni circa vizi della volontà intesi come erronee rappresentazioni degli effetti dell'atto: questi effetti sono automaticamente ricollegati dalla legge ad una determinata condotta.

Si può tuttavia parlare di vizi della dichiarazione, intesa come formazione cosciente e volontaria della manifestazione o del contegno in cui consiste propriamente l'atto giuridico nota6.

Vengono pertanto in esame, in relazione a ciascuna fattispecie di mero atto, i vizi della volontà, intesi come riferibili alla semplice condotta, onde eventualmente escludere la produzione degli effetti che la legge prevede. E' evidente che se Tizio viene con la violenza costretto a compiere un atto di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio (i cui effetti sono programmati dalla legge) l'atto è impugnabile per tale motivo. A questo proposito la legge prevede, per ciascuna figura, un'autonoma disciplina che stabilisce i limiti di rilevanza di ciascun elemento perturbatore della libera determinazione della coscienza e volontà della manifestazione (errore, violenza, dolo).

Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio è così impugnabile per violenza ( art. 265 cod. civ. ) o per difetto di veridicità (art. 263 cod.civ. ).

La confessione, ai sensi dell'art. 2732 cod.civ. , può essere revocata per errore di fatto ovvero per violenza.

Note

nota1

Così, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.17.
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nota2

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.82.
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nota3


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto chele parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
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nota4

Santoro-Passarelli, Saggi di diritto civile, Napoli, 1961, p. 375.
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nota5

V. Pietrobon, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p.464.
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nota6

In questo senso Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.157.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • PIETROBON, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SANTORO PASSERELLI, Saggi di diritto civile, Napoli, II, 1961

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