L'art.
1432 cod.civ. prevede che non possa essere domandato l'annullamento del contratto da chi è caduto in errore se, prima che ne sia derivato un pregiudizio, l'altro contraente si offra di eseguire il contratto stesso conformemente al contenuto ed alle modalità alle quali l'altro soggetto aveva intenzione di riferirsi.
In base a questa disposizione è dunque possibile, in applicazione del
principio di conservazione del contratto (di cui costituiscono applicazione gli artt.
1367 ,
1450 ,
1467 cod.civ.), la cosiddetta offerta di rettifica
nota1.
Essa per lo più interviene in relazione ad un errore qualificabile come ostativo o un errore di calcolo, come è evidente dalla previsione della possibilità di farsi luogo a rettifica di cui all'art.
1430 cod.civ.
nota2.
Note
nota1
In dottrina la rettifica viene generalmente configurata come negozio unilaterale a carattere accessorio (come la convalida) e recettizio. Così, tra gli altri, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.936; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.679.
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Si ritiene tuttavia che la rettifica possa operare con riferimento a qualsiasi tipo di errore. Si confrontino Sacco, Le invalidità, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.498; Pietrobon, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p.236; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, p.516.
top2 Bibliografia
- CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- PIETROBON, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963
- SACCO, Le invalidità, Torino, Tratt.dir.priv.dir. da Rescigno, 1982