Si ha mancato avveramento della condizione, quando è sicuro che l'evento non si è verificato nè potrà mai verificarsi nota1. E' appena il caso di osservare che, nell'ipotesi in cui ciò dipendesse dalla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, la condizione dovrebbe considerarsi verificata (c.d. finzione di avveramento, art.
1359 cod.civ.).
Difettando l'evento condizionale, se la clausola era
sospensiva , il
negozio rimane privo di effetti, se essa era
risolutiva , gli effetti dell'atto, precari durante il tempo della pendenza, diventano definitivi, cadendo altresì gli eventuali provvedimenti conservativi che fossero stati assunti nel detto periodo
nota2 . Viene anche meno (come meglio sarà chiarito esaminando la retroattività del meccanismo condizionale), l'efficacia delle trascrizioni e degli atti di disposizione del diritto condizionato, compiuti da colui che avesse acquistato il diritto sotto condizione risolutiva.
Note
nota1
E' evidente che, ai sensi dell'
art.2697 cod.civ. , l'onere della prova dell'avveramento o del non avveramento della condizione è a carico della parte che intende far valere detta circostanza (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.558).
top1nota2
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.281.
top2Prassi collegate