La condizione si può dire mancante ogniqualvolta l'evento non si è verificato ed è sicuro che più non potrà verificarsi.
Facendo definitivamente difetto l'evento dedotto sotto condizione sospensiva si produrrà l'altrettanto definitiva inutilità della disposizione (a titolo di erede o di legato). L'eredità sarà devoluta ai chiamati ulteriori (sostituiti, coeredi con diritto di accrescimento, eredi legittimi). Nell'ipotesi in cui invece manchi l'evento contemplato nella condizione risolutiva si avrà il definitivo consolidamento della disposizione condizionata: l'erede potrà dirsi definitivamente tale, come anche il legatario
nota1.
Note
nota1
Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.756.
top1Bibliografia
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000