Mancata esecuzione dell'iscrizione della società nel termine di 90 giorni; la sorte delle somme depositate a titolo di conferimento



Il IV comma dell'art. 2331 cod. civ. , dettato in materia di costituzione della società per azioni e della susseguente iscrizione nel regustro delle imprese, prevede che le somme depositate dai soci a norma del II comma dell'art. 2342 cod. civ. (vale a dire presso un istituto di credito) non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Destinatario dell'obbligo è senza dubbio la banca depositaria dei versamenti che, in caso di violazione, dovrà risponderne nei confronti della società ed eventualmente dei terzi.

Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'art. 2329 cod. civ. l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme relative ai conferimenti devono essere restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia nota1. La norma ha l'evidente scopo di rendere più celere la definizione del procedimento che conduce alla costituzione della società, tenuto anche conto del fatto che più non esiste il controllo omologatorio da parte del Tribunale, ciò che poteva determinare dilazioni e lungaggini in ordine al tempo dell'iscrizione. Si prescinde da un apprezzamento della causa che abbia determinato l'inutile spirare del predetto termine: in ogni caso la conseguenza oggettiva consiste nella sopravvenuta caducazione dell'atto costitutivo della società, il quale perde ogni effetto.

Trascorsi i 90 giorni previsti dalla legge le parti del contratto di società da un lato dovranno reputarsi liberati dagli obblighi relativi alla sottoscrizione della parte di capitale a ciascuno spettante, dall'altro vanteranno un diritto alla restituzione della quota del capitale versata all'atto della stipulazione del rogito notarile. L'eventuale trasferimento alla società di beni in natura non potrebbe non essere considerato definitivamente e totalmente privo di efficacia. Cosa dire dell'iscrizione tardiva, vale a dire cronologicamente successiva al decorso dei 90 giorni dalla stipulazione dell'atto? Secondo un'opinione il registro delle imprese non potrebbe rifiutare di ricevere l'atto. Non troverebbe inoltre applicazione l'art. 2332 cod. civ. apri nota2. Tutto sta ad intendersi sul significato di della locazione "controllo di legalità". Poichè è la norma in esame a prevedere direttamente la predita di efficacia dell'atto costitutivo in esito al decorso del termine di 90 giorni, non si può certo escludere che il fatto sia rilevato dall'ufficio del registro, il cui eventuale rifiuto di iscrivere un atto che la legge qualifica come inefficace non pare invero illegittimo.

Il IV comma dell'art. 2331 cod. civ. qui in considerazione prevede alternativamente che il dies a quo del termine decorra dalla stipulazione dell'atto costitutivo ovvero dal rilascio delle autorizzazioni di cui al n. 3 dell'art. 2329 cod. civ. . Cosa accade nel caso in cui non sia stata richiesta un'autorizzazione necessaria ai fini dell'iscrizione? E nell'ipotesi in cui l'autorizzazione, pur richiesta, non sia stata nè accordata nè negata? In maniera ancora più stringente: se fosse stato espresso un diniego, sarebbe possibile ripresentare la richiesta? Si badi che la legge parla del decorso del termine a far tempo dal rilascio dell'autorizzazione, mentre è muta relativamente al diniego della stessa. E' possibile che, nella fattispecie, il termine si estenda ad infinitum? Una risposta affermativa non pare logicamente fondata.

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Note

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In esito alla riforma l'originario termine di un anno di cui all'ultimo comma dell'art. 2329 cod. civ. nell'originaria formulazione.
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Bertuzzi, Società per azioni: costituzione, patti parasociali, conferimenti, in La riforma del diritto societario a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, p. 87.
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Bibliografia

  • BERTUZZI, Società per azioni:costituzione,patti parasociali,conferimenti, Milano, La riforma del dir.soc.a cura di Lo Cascio, 2003

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