Ai sensi dell'
art.6, III comma, D. Lgs.
192/05 occorreva allegare in originale o in copia autentica all'atto di vendita degli immobili di nuova realizzazione o ristrutturazione (successiva all'entrata in vigore del provvedimento, vale a dire in relazione ai quali la relativa domanda fosse stata presentata successivamente alla data dell'8 ottobre 2005)
un attestato di certificazione energetica relativo alle prestazioni energetiche ed eventualmente ad alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificazione.
La disposizione, che valeva sia in relazione agli atti di alienazione dell'edificazione in blocco, sia di una singola unità immobiliare, era destinata ad avere pratica attuazione a far tempo dall'8 ottobre 2006 (dal momento che l'art.
6 del D. Lgs. cit. impone ai costruttori di procurarsi la certificazione entro un anno dall'entrata in vigore della normativa). La predetta disposizione è stata abrogata per effetto del modo di disporre dell'
art.35 del D.L. 112/08.
Ai sensi dell'VIII comma dell'art.
15 del D. Lgs. 192/2005 (parimenti abrogato dalla riferita novella), nell'ipotesi di violazione dell'art.
6 III comma (che per l'appunto imponeva l'allegazione dell'attestato in parola) era altresì prevista
la nullità dell'intero contratto. Tale nullità poteva inoltre essere fatta valere soltanto dal compratore. Il legislatore, all'evidente scopo di assicurare l'osservanza delle disposizioni, aveva fatto ancora una volta ricorso alla sanzione della nullità, gravando dunque gli ufficiali roganti gli atti di alienazione dell'onere di provvedere ai controlli del caso. Trattavasi comunque di una causa di invalidità del tutto peculiare che si poneva nel solco delle c.d. "nullità di protezione" volte a tutelare una sola delle parti del contratto. La legittimazione ad agire era dunque riservata soltanto all'acquirente, contraente "debole" nel cui interesse la legge poneva la prescrizione.
La mancata emanazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici in ogni caso aveva determinato la pratica impossibilità di dare attuazione alla normativa nei tempi previsti. Con il D.Lgs.
311/06 era stata pertanto introdotta una disciplina transitoria, imperniata sul rilascio da parte del direttore dei lavori di un documento (l'attestato di qualificazione energetica) sostitutivo dell'attestato di certificazione energetica. A far tempo dal 1 febbraio 2007 pertanto era divenuto indispensabile allegare tale attestato ad ogni atto traslativo di unità immobiliare di nuova edificazione, per tali intendendosi gli edifici realizzati (ovvero radicalmente ristrutturati) in base a permesso di costruire o denunzia di inizio attività successivi alla data del giorno 8 ottobre 2005.
Successivamente è stata introdotta da ciascuna Regione una autonoma normativa volta ad imporre l'allegazione della certificazione (o quantomeno una dichiarazione della parte alienante ovvero di un tecnico da questa incaricato volta ad attestare la mancanza di impienti termici ovvero la rispondenza del fabbricato ai valori di dispersione meno favorevoli nella scala di certificazione) non pià a pena di nullità dell'atto di trasferimento, bensì di sanzioni pecuniarie anche specialmente rilevanti dal punto di vista economico. La congerie di disposizioni non è certo encomiabile e pone il problema di una moltiplicazione della disciplina in riferimento all'ambito locale di vigenza che complica in maniera importante il traffico giuridico.
In ogni caso va rilevato come il testo ldell'
art.6, comma 2 ter D. Lgs.
192/05 come novellato dal D.Lgs. n.
28 del 2011 abbia sostanzialmente reitrodotto le prescrizionni abrogate nel 2008. Infatti è ora previsto che nei contratti di compravendita e di locazione di edifici e di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Guide operative pratiche
Prassi collegate
- Studio Esecuzioni Immobiliari n. 12-2011/E, Certificazione energetica ed espropriazione forzata
- Studio 342-2011/C, Certificazione energetica degli edifici, il comma 2-ter dell’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192
- Modifiche introdotte dalla delibera di Giunta Regionale della Lombardia il 31-5-2011 in merito all'attestato di certificazione energetica
- La certificazione energetica negli edifici, prime note sul nuovo comma 2-ter dell’art. 6 d.lgs. 192/2005
- Studio n. 491-2009/C, I soggetti certificatori, indagine sulle norme nazionali e regionali
- Studio n. 334-2009/C, La certificazione energetica degli edifici dal 1 luglio 2009
- Quesito n. 543-2007/C e 152-2007/I, Attestato di qualificazione-certificazione energetica e fusione di società
- Studio n. 432-2006/C, Il dlgs. 192/2005 e riflessi sull'attivita' notarile, prime considerazioni
News collegate
- Decreto Legislativo 03-03-2011, n. 28. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Approvazione di nuovo modello di attestato di certificazione energetica (delibera Giunta Regionale della Lombardia del 31 maggio 2011)
- D.L. 25-6-2008 n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
- D.Lgs. 29-12-2006 n. 311, Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia
- D.Lgs. 19-8-2005 n.192, Obbligo di allegazione agli atti di alienazione di unità immobiliari dell'attestato di certificazione energetica.
Vedi anche