Mancanza dell'atto di nomina (opponibilità dei limiti al potere dell'organo amministrativo nelle società per azioni)




Nell'ipotesi in cui non esista un atto di nomina dell'amministratore e temporaneamente nulla risulti dal registro delle imprese in relazione alla titolarità del potere rappresentanza (art. 2384 cod.civ. ), troverà applicazione la regola sulla rappresentanza contrattuale fatta salva, comunque, l'eventuale applicazione del principio di apparenza nota1. E' stato tuttavia rilevato come sia difficile invocare l'incolpevole affidamento da parte del terzo contraente ogniqualvolta sussista, come nel caso in esame, un meccanismo pubblicitario atto a palesare l'identità dei soggetti abilitati a spendere il nome dell'ente sociale.

Note

nota1

Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 9902/95, in Corr. Giur., 1996, p. 671, con nota di Orestano, Apparenza colposa: riaffermazione di un principio in materia di rappresentanza di Spa.
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