La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dei sindaci, alle adunanze del consiglio di amministrazione, pur se prevista a pena di decadenza ai sensi del previgente art.
2405 cod.civ. , non è mai stata reputata vizio tale da incidere sulla sorte della deliberazione consiliare. Eventualmente, il mancato intervento dei sindaci alle deliberazioni consiliari ha dato luogo ad una responsabilità interna degli amministratori qualora l'omessa partecipazione fosse ad essi addebitabile
nota1. Non si può ritenere che tale situazione sia radicalmente mutata in esito alla riforme del 2003.
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Note
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Così Tribunale di Torino, 10 maggio
1967, in Dir. fall., 1967, II, p.555 e in Riv. notar. 1967, II, p.699; Tribunale di Napoli, 16 marzo 1989, in Le Società n. 10,1989,1041 con nota di E.E. Bonavera,
Esclusione da parte del c.d.a. del socio di cooperativa e in Dir. fall., 1989, II, p.765; Buttaro,
Sulla presenza dei sindaci alle riunioni degli amministratori, in Riv. soc., 1989, p.366.
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