M.A.9 - Regole per la composizione della denominazione


Massima

1° pubbl. 9/05

Pur non essendo espressamente previsto dall’art. 2521 cod. civ., il necessario coordinamento con la più generale previsione di cui all’art. 2515 cod. civ. fa ritenere che nella denominazione delle società cooperative deve essere ricompresa solo tale specifica indicazione (società cooperativa), mentre non è necessario indicarvi né il “livello” di mutualità che la caratterizza (prevalente oppure no), né la disciplina di riferimento (s.p.a oppure s.r.l.), né il regime di responsabilità dei soci, che ormai è, in ogni caso, esclusivamente limitata.

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