M.A.2 - Casi di non obbligatorietà del collegio sindacale


Massima

1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05

Le cooperative che non rientrano nelle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 cod. civ., e che non abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi, non hanno l’obbligo di nominare il collegio sindacale, indipendentemente dalla circostanza che abbiano adottato le norme della s.r.l. o quelle della s.p.a.
Ne consegue che:
  • l’eventuale nomina facoltativa del Collegio Sindacale deve essere espressamente prevista dallo statuto (giusta quanto previsto dall’art. 2477, primo comma cod. civ. la cui applicazione è strettamente connessa a quella del secondo e terzo comma del medesimo art. 2477 cod. civ. richiamato dall’art. 2543 cod. civ.);
  • in caso di nomina, sia obbligatoria che facoltativa, del Collegio Sindacale e semprechè la cooperativa non sia tenuta al bilancio consolidato, allo stesso può essere affidato l’esercizio del controllo contabile.

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