M.A.10 - Atto costitutivo e indicazione del luogo di costituzione delle società socie


Massima

1° pubbl. 9/05

Si ritiene che l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo delle società lucrative “lo Stato di costituzione” e quello di indicare nell’atto costitutivo delle società cooperative il “luogo di costituzione” abbiano contenuto identico prescindendo dalla diversa formulazione usata dal legislatore. Pertanto anche nelle società cooperative il “luogo di costituzione” deve essere indicato con riferimento al solo “Stato” senz’altro aggiungere.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "M.A.10 - Atto costitutivo e indicazione del luogo di costituzione delle società socie"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti