Lo stato di bisogno dell'alimentando



L'insorgenza dell'obbligazione alimentare ha quali specifici presupposti lo stato di bisogno del creditore (art. 438 cod. civ. ) nonché l'impossibilità da parte di costui di provvedere al proprio mantenimento.

Per quanto attiene allo stato di bisogno, non importa stabilire la causa di una tale situazione: è sufficiente che sussista effettivamente nota1. Una volta che si sia accertato che uno dei soggetti previsti dalla legge vi si trova, la persona che è legata dal particolare rapporto assunto in considerazione dall'ordinamento, è tenuta a prestare gli alimenti. Se anche l'alimentando si fosse venuto a trovare nella situazione predetta per propria colpa (es.: avendo compiuto rovinose operazioni economiche), le ragioni di solidarietà poste a fondamento dell'obbligazione alimentare permangono immutate nota2 .

Lo stato di bisogno non basta: in ogni caso il diritto agli alimenti è sottoposto anche all'ulteriore requisito dell'accertamento dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere al proprio mantenimento nota3 attivandosi personalmente per sovvenire alle proprie esigenze. Il credito alimentare è cioè condizionato all'obbligo del lavoro: non potrebbe il figlio maggiorenne, assolutamente in forze ed abile all'attività lavorativa, pur disponibile, cullarsi nell'ozio e pretendere dal padre l'erogazione degli alimenti. In particolare, il credito alimentare è condizionato alla prova, che deve essere fornita da colui che fa valere il diritto agli alimenti, dell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento (Cass. Civ. Sez. I, 1099/90 ). nota4

Occorre a tal proposito tuttavia precisare che, secondo l'interpretazione prevalente, l'avente diritto non è tenuto ad un lavoro non confacente alla sua posizione sociale (Cass. Civ. Sez. I, 1820/81 ) nota5.

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 458.
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nota2

In tal senso Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 359; Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 49. Secondo l'A. il diritto al mantenimento sussiste anche se lo stato di bisogno deriva dal dolo dell'alimentando.
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nota3

Vincenzi Amato, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., vol. I, Torino, 1997, p. 781.
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nota4

Conforme Tedeschi, Alimenti, diritto civile, in N.sso Dig.it., vol. I, 1957, p. 499. Contra Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 80, e Tamburrino, Alimenti, in Enc. dir., vol. II, 1958, p. 24. Secondo i citati autori chi fa richiesta di alimenti dovrebbe provare anche la capacità economica della controparte.
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nota5

Bianca, Diritto civile, op. cit., p. 359.
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Bibliografia

  • AMATO, Degli alimenti, Torino, Comm.cod.civ., I, 1997
  • AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972
  • TAMBURRINO, Alimenti (diritto civile), Enc.dir., II, 1958
  • TEDESCHI, Alimenti, diritto civile, N.sso Dig. it., I, 1957

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