L'insorgenza dell'obbligazione alimentare ha quali specifici presupposti
lo stato di bisogno del creditore (art.
438 cod. civ. ) nonché
l'impossibilità da parte di costui di provvedere al proprio mantenimento.
Per quanto attiene allo stato di bisogno, non importa stabilire la causa di una tale situazione: è sufficiente che sussista effettivamente
nota1. Una volta che si sia accertato che uno dei soggetti previsti dalla legge vi si trova, la persona che è legata dal particolare rapporto assunto in considerazione dall'ordinamento, è tenuta a prestare gli alimenti. Se anche l'alimentando si fosse venuto a trovare nella situazione predetta per propria colpa (es.: avendo compiuto rovinose operazioni economiche), le ragioni di solidarietà poste a fondamento dell'obbligazione alimentare permangono immutate
nota2 .
Lo stato di bisogno non basta: in ogni caso il diritto agli alimenti è sottoposto anche all'ulteriore requisito dell'accertamento dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere al proprio mantenimento
nota3 attivandosi personalmente per sovvenire alle proprie esigenze.
Il credito alimentare è cioè condizionato all'obbligo del lavoro: non potrebbe il figlio maggiorenne, assolutamente in forze ed abile all'attività lavorativa, pur disponibile, cullarsi nell'ozio e pretendere dal padre l'erogazione degli alimenti. In particolare, il credito alimentare è condizionato alla prova, che deve essere fornita da colui che fa valere il diritto agli alimenti, dell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento (Cass. Civ. Sez. I,
1099/90 ).
nota4Occorre a tal proposito tuttavia precisare che, secondo l'interpretazione prevalente, l'avente diritto non è tenuto ad un lavoro non confacente alla sua posizione sociale (Cass. Civ. Sez. I,
1820/81 )
nota5.
Note
nota1
Barbero,
Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 458.
top1nota2
In tal senso Bianca,
Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 359; Auletta,
Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 49. Secondo l'A. il diritto al mantenimento sussiste anche se lo stato di bisogno deriva dal dolo dell'alimentando.
top2nota3
Vincenzi Amato,
Degli alimenti, in Comm. cod. civ., vol. I, Torino, 1997, p. 781.
top3nota4
Conforme Tedeschi, Alimenti, diritto civile, in N.sso Dig.it., vol. I, 1957, p. 499. Contra Provera,
Degli alimenti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 80, e Tamburrino,
Alimenti, in Enc. dir., vol. II, 1958, p. 24. Secondo i citati autori chi fa richiesta di alimenti dovrebbe provare anche la capacità economica della controparte.
top4nota5
Bianca,
Diritto civile, op. cit., p. 359.
top5Bibliografia
- AMATO, Degli alimenti, Torino, Comm.cod.civ., I, 1997
- AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972
- TAMBURRINO, Alimenti (diritto civile), Enc.dir., II, 1958
- TEDESCHI, Alimenti, diritto civile, N.sso Dig. it., I, 1957