Lo spedizioniere-vettore



L'art. 1741 cod.civ. assume in considerazione la figura dello spedizioniere-vettore, definito come colui che  "con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte" (Cass.Civ., Sez. III, 7556/97 ).

In questa ipotesi la norma citata dispone espressamente che allo spedizioniere incombono gli obblighi propri del vettore, vantandone anche i diritti. Secondo l'opinione preferibile l'applicazione delle regole proprie del trasporto non esclude, bensì affianca, la disciplina propria della spedizione (Cass.Civ., Sez. III,  3468/99  ). Così lo spedizioniere-vettore può essere considerato responsabile ex recepto in relazione alle cose affidategli (Cass.Civ., Sez. III, 426/78 ) nota1.

L'assunzione della duplice veste prevista dall'art.1741 cod.civ. , configurata ai tempi dell'emanazione del codice civile come l'eccezione rispetto alla regola, oggi è divenuta l'ipotesi ordinaria. E' infatti del tutto normale che lo spedizioniere provveda in proprio, per lo meno in parte, al trasporto. Il c.d. "corriere" è per lo più uno spedizioniere-vettore che assume frequentemente in proprio una o più tratte di trasporto, stipulando ulteriori contratti di subtrasporto con altri vettori nota2 . In tale ipotesi (a differenza di quanto si può concludere nel differente caso di contratto di trasporto con rispedizione) il mittente non ha alcuna azione, se non ex art.2043 cod.civ. , nei confronti del subvettore, avendo quale unica controparte lo spedizioniere-vettore (Cass.Civ., Sez. III, 108/99 ).

Dal punto di vista dogmatico, la figura in considerazione costituirebbe un'ipotesi specifica di autocontratto, secondo il paradigma di cui all'art.1735 cod.civ. , dettato in tema di commissione nota3. E' tuttavia possibile osservare da un lato che l'art. 1741 cod.civ. non contiene alcuna limitazione in relazione all'entità del corrispettivo o alla corrispondenza a listini nota4.

Note

nota1

Occorre tuttavia notare che questa fattispecie viene in esame unicamente quando le parti hanno inizialmente stipulato un contratto di spedizione e, successivamente, lo spedizioniere dichiara al mandante di voler assumere personalmente il trasporto. Qualora infatti fin dall'origine un soggetto avesse assunto l'esecuzione del trasporto, si da un'ipotesi di vettore puro e semplice (così Russo, Del mandato, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, vol.II, Firenze, 1947, p.523; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.308 e Paolicelli, Della commissione, della spedizione, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da de Martino, Novara-Roma, 1971, p.322). 
top1

nota2

Grigoli, La spedizione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.213. Assunta la qualifica di vettore, essa permane anche se lo spedizioniere non utilizza mezzi propri per eseguire  il trasferimento delle cose, avvalendosi dell'opera di terzi. Egli resta tuttavia egualmente responsabile del trasporto nei confronti del committente.
top2

nota3

In questo senso Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p.141 e Graziani, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959, p.240. A giudizio dei predetti lo spedizioniere acquisterà anche la veste di vettore ed il rapporto sarà disciplinato tanto dalle norme sulla spedizione quanto da quelle in tema di trasporto. In tal modo lo spedizioniere avrà diritto sia alla provvigione, sia al corrispettivo del trasporto. Secondo un'altra impostazione (Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.649) si dovrebbe piuttosto affermare che la riferita fattispecie sia da qualificare come autocontratto di trasporto, il cui perfezionamento determinerebbe, come effetto riflesso, lo scioglimento (con efficacia ex nunc ) del rapporto di spedizione. Ciò sulla scorta delle considerazioni che seguono. Anzitutto la formulazione della norma non permette di desumere che gli obblighi ed i diritti del vettore si aggiungano a quelli derivanti dalla spedizione (come sarebbe stato se il legislatore avesse utilizzato nella norma la congiunzione "anche"). Secondariamente l'espressione utilizzata dal legislatore in chiave di "spedizionere-vettore" (in rubrica dell'articolo), lungi dall'affermare la costanza di una duplice veste in capo allo spedizioniere, vuole solo designare la posizione del soggetto che da spedizioniere si trasforma in vettore, distinguendola da quello di un vettore ordinario. A quanti rilevano l'inutilità della norma quando si dovesse accedere alla tesi dell'insussistenza di una duplice veste in capo allo spedizioniere-vettore, si può ribattere che essa appare invece necessaria ad autorizzare lo spedizioniere (altrimenti inadempiente rispetto agli obblighi originari) ad assumere in proprio il trasporto. Non trovano infine fondamento neppure le preoccupazioni di chi ravvisa nell'ipotesi un possibile conflitto di interessi fra mandante e spedizioniere: qualora il prezzo non fosse già stato prefissato dal mandante esso verrà infatti determinato dagli usi, o in mancanza dal giudice. Sulla base di queste considerazioni si potrà perciò parlare di una entrata dello spedizioniere nel contratto, sia pure in base ad una dinamica diversa da quella prevista dall'art.1735 cod.civ. apri.
top3

nota4

In questo senso Valeri, Manuale di diritto commerciale, vol.II, Firenze, 1948, p.183. Contra Grigoli, cit., p.219 e Gazzoni,  Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1087, a giudizio dei quali non è pensabile che non vi siano limiti per lo spedizioniere nell'assunzione in proprio del trasporto, poiché ciò potrebbe portare ad abusi da parte del contraente. Per questi A. si dovrebbe perciò considerare questa fattispecie una applicazione dell'ar.1395 cod.civ. . Ne discenderebbe la necessità di verificare i presupposti di operatività della medesima: autorizzazione del mittente o predisposizione del contenuto del contratto in modo tale da evitare il possibile conflitto di interessi.
top4

Bibliografia

  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GRAZIANI, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959
  • GRIGOLI, La spedizione, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, XII, 1985
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • PAOLICELLI, Della commissione, della spedizione, Novara - Roma, Comm. teorico pratico cod.civ. De Martino, 1971
  • RUSSO, Del mandato, Firenze, Comm.cod.civ. dir. D'Amelio e Finzi, 1947
  • VALERI, Manuale di diritto commerciale, Firenze, II, 1948

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Lo spedizioniere-vettore"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti