Lo scioglimento della società semplice




Lo scioglimento della società a base personale avviene per una delle cause indi­cate nell'art. 2272 cod. civ. . Una volta che si verifichi una di esse si apre un complesso procedimento volto a definire tutti i rapporti che fanno capo alla società in relazione sia ai terzi, sia ai soci. Lo scioglimento della società non determina infatti immediatamente l'estinzione della so­cietà. Prima di arrivare alla cessazione della sua esistenza è necessario procedere alla monetizzazione delle attività sociali, al pagamento delle passività e alla riparti­zione di quanto rimane tra i soci (Cass. Civ. Sez. I, 1902/80 ). Questa fase, denominata liquidazione , verrà a propria volta assoggettata a compiuta disamina.

Riprendendo testualmente la norma citata, la società si scioglie nei casi che seguono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per la volontà di tutti i soci;

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

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