Liquidazione individuale dell'eredità beneficiata



La liquidazione individuale dell'eredità beneficiata ha luogo secondo il disposto dell'art. 495 cod.civ. . Essa presuppone che l'erede non intenda procedere per mezzo della liquidazione concorsuale oppure che i creditori o i legatari non abbiano proposto opposizione al fine di richiedere la liquidazione concorsuale. Una volta che sia trascorso un mese dal compimento delle formalità della trascrizione dell'accettazione ex art.484 cod.civ. (o dall'annotazione della data di compimento dell'inventario che deve essere inserita, sempre ai sensi della stessa norma, nel registro delle successioni ogniqualvolta le operazioni inventariali seguano l'accettazione) l'erede procede al pagamento dei creditori e dei legatari qui primi veniunt, al susseguirsi della loro presentazione al fine di richiedere ciò di cui hanno diritto. Il tutto fatte salve le ragioni di poziorità di ciascuno, vale a dire le cause legittime di prelazione che ciascuno possa vantare nota1.

Una volta che il compendio ereditario fosse esaurito per insufficienza di attivo i creditori insoddisfatti possono soltanto rivolgersi contro i legatari ai quali sia stato attribuito il lascito, il tutto nei limiti del valore di quanto da essi ricevuto. L'ultimo comma dell'art.495 cod.civ. prevede a questo riguardo un termine prescrizionale discretamente breve, il cui dies a quo decorre dall'esecuzione dell'ultimo pagamento: il diritto di regresso infatti si estingue decorsi tre anni, salvo che il credito sia andato autonomamente prescritto già in un tempo precedente.

Dal momento che nessuna disposizione di legge segna un limite temporale per il compimento della procedura di liquidazione individuale, non può analogamente porsi un termine finale al fenomeno della separazione tra patrimonio ereditario e patrimonio dell'erede beneficiato: ne segue che la perdita della qualità di bene ereditario, come tale distinto dagli altri beni dell'erede, dovrà scaturire indirettamente dall'intervenuta prescrizione dei crediti ereditari. E' stato tuttavia rilevato come, a rigore, pure in esito al decorso del termine decennale ordinario a far tempo dalla morte del de cuius, non si potrà affermare con assoluta sicurezza che il procedimento si sia concluso. Potrebbe sempre essere scoperto un creditore il cui diritto, in virtù dell'apposizione di un termine iniziale differito ovvero di una condizione sospensiva il cui evento si fosse successivamente avverato, potrebbe ancora essere fatto valere nota2 . Tenuto conto di questo aspetto si può concludere da un lato che per i beni mobili la perdita della qualità ereditaria si verifica, ai sensi del II comma dell'art.493 cod.civ., dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione beneficiata. Per gli immobili invece, non essendo previsto un analogo meccanismo, è giocoforza concludere nel senso della virtuale impossibilità di eliminare il "marchio" della provenienza ereditaria nota3.

Ciò rappresenta un serio inconveniente che potrà essere superato dai soggetti capaci perché essi, quando saranno certi dell'assenza di creditori, potranno alienare i beni ereditari senza richiedere alcuna autorizzazione. Decadranno in tal caso dal beneficio d'inventario, ma questo ormai ha perduto la sua utilità e la confusione dei patrimoni non arrecherà danno.

Note

nota1

Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.367. Si discute in dottrina se l'erede possa procedere al pagamento di crediti non ancora scaduti o sottoposti a condizione. Per i primi mentre alcuni (Ferri, op.cit. , p.323) ritengono che il pagamento dovrebbe essere effettuato senza tener conto del termine (poiché altrimenti i creditori potrebbero subire un danno irreparabile, il tutto in spregio, per di più, al principio della par condicio creditorum), altri (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.169) affermano che dovrebbe applicarsi la disciplina prevista dall'art.1186 cod.civ., che ammette l'immediato pagamento solo per effetto di un provvedimento del giudice. Per quanto riguarda invece i crediti condizionati, mentre nessun dubbio sorge nell'ipotesi in cui si sia in presenza di un credito sottoposto a condizione risolutiva (salva la possibilità che l'erede chieda idonea cauzione), quando invece si abbia un credito sospensivamente condizionato non sarà possibile effettuare il pagamento. L'erede potrà, in quest'ultimo caso, chiedere una garanzia a carico degli altri creditori mano a mano che procede al loro soddisfacimento (Natoli, op.cit., p.170).
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nota2

Analogamente Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.320.
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nota3

Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.193.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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