Liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, receduto o escluso: legittimazione passiva



Ci si interroga sull'identificazione del soggetto passivo dell'obbligazione consistente nella liquidazione agli eredi del socio defunto, receduto o escluso del valore della partecipazione sociale già facente capo a quest'ultimo. Devono rispondere gli altri soci oppure la società, soggetto giuridico autonomo rispetto ai primi?

Il problema è strettamente connesso al riconoscimento in capo alla società di una distinta soggettività rispetto a quella delle persone fisiche dei soci. Soltanto ipotizzando una compiuta consistenza soggettiva dell'ente infatti si può concludere nel senso che esso (e non già i soci) sia legittimato passivamente in ordine alla relativa domanda di liquidazione. In giurisprudenza, in esito al pronunciamento di Cass. Civ. Sez. Unite, 291/00 , è assolutamente prevalente quest'ultima opinione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 11298/01 ; Cass. Civ. Sez. I, 11182/01 , nonchè Cass. Civ. Sez.I, 12125/06 che ha tuttavia precisato non sia aprioristicamente da escludere la corretta instaurazione del contradditorio quand'anche siano stati evocati in giudizio tutti i soci). Ciò anche se è il caso di rilevare come il tenore letterale dell'art. 2284 cod. civ. sia tale da ingenerare più di un dubbio ("... in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare... "). Occorre inoltre considerare la valenza del principio della predeterminazione del conferimento, che sarebbe rinnegato nella misura in cui i soci dovessero procedere all'esecuzione di esborsi ulteriori rispetto a quelli convenuti in sede di costituzione e funzionali a consentire la liquidazione della quota del socio uscente (Tribunale di Verona, 25/10/1995).

Si aggiunga che, in relazione alla valida instaurazione del contraddittorio, si rinvengono decisioni che affermano la sufficienza della presenza in giudizio di tutti i soci, sia pure sulla scorta dell'impossibilità di identificare un interesse della società difforme rispetto a quello di tutti i (rimanenti) soci (Cass. Civ. Sez. I, 13438/03).

Va notato, in ogni caso, come il principio in base al quale il destinatario della richiesta di liquidazione sia l'ente sociale sia stato affermato (sia pure in base all'assoluta peculiarità della figura in relazione alla normativa speciale che la contraddistingue) addirittura in tema di impresa familiare coltivatrice (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 22732/13).

Difficoltà sono invero insorte con riferimento al caso della liquidazione della quota del socio già facente parte di una compagine di due soci soltanto. In detta eventualità, che analizzeremo separatamente con riferimento alla causa di scioglimento del vincolo sociale consistente nel decesso del socio, è stato talvolta deciso in senso difforme.

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