Liquidazione concorsuale (eredità beneficiata)



La liquidazione concorsuale ha luogo ogniqualvolta l'erede beneficiato opti per essa (artt.495 e 503 cod.civ.), preferendola alla più snella procedura di liquidazione individuale nota1, ovvero quando creditori ereditari o legatari abbiano proposto opposizione, a mente dell'art.498 cod.civ. , alla liquidazione individuale intrapresa dall'erede. La modalità concorsuale evidentemente offre a creditori e legatari maggiori garanzie relativamente al rispetto dei diritti di ciascuno ed alle eventuali cause legittime di prelazione che possono essere vantate nota2 .

E' anche possibile che vi sia una pluralità di eredi beneficiati: in questo caso l'art. 504 cod.civ. prevede che ciascuno di essi possa decidere di promuovere la liquidazione concorsuale. A tal fine occorrerà che egli convochi i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti di cui al II comma dell'art.498 cod.civ.. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Quanto all'opposizione, essa deve, ex art. 498 cod.civ. , essere notificata all'erede beneficiato nel termine di un mese previsto dall'art.495 cod.civ. (il cui dies a quo decorre dalla trascrizione di cui all'art. 484 cod.civ. ) nota3. La semplice notificazione determina un duplice obbligo per l'erede beneficiato: da un lato egli non può eseguire pagamenti, dall'altro deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

Gli aspetti procedurali della modalità liquidatoria in parola saranno oggetto di separata disamina.

Note

nota1

Occorre tuttavia che non siano state intraprese ad opera di alcun creditore azioni esecutive, a meno che l'erede beneficiato non avesse, anteriormente, espresso l'intento di procedere alla liquidazione concorsuale, inviando ai creditori avviso raccomandato contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito (Cass. Civ. Sez. II, 5182/84 ).
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nota2

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.330.
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nota3

L'opposizione e la relativa notifica devono essere compiute entro il termine indicato dall'art.495 cod.civ. ; una opposizione tardiva non obbligherebbe perciò l'erede a seguire la procedura concorsuale, essendo solo tenuto a rispettare (pena il risarcimento del danno arrecato) l'eventuale precedenza della richiesta dell'opponente sugli altri creditori, pur restando fermi i pagamenti individuali già effettuati dal debitore (così Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, vol.XII, t.1,1977, p.479).
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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