Limiti e divieti di cessione del credito



Limitazioni alla cedibilità del credito possono trarre origine dalla legge ovvero dalla volontà privata.

Sotto il primo profilo l'art. 1261 cod. civ. prevede alcuni crediti espressamente considerati come non cedibili a pena di nullità nota1.

La cedibilità è esclusa per i crediti aventi natura strettamente personale (si pensi agli alimenti) nota2.

Nell'ambito dell'autonomia privata le parti possono inoltre pattuire particolari divieti di cessione: in questo caso l'efficacia della convenzione non può che essere limitata alle parti stesse.

Note

nota1

Si discute in dottrina se la nullità in esame sia assoluta o relativa: Mancini, Cessione dei crediti, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 397, ne sostiene la relatività (con la conseguente esercitabilità limitata al cedente o al debitore ceduto). Contra Panuccio, voce Cessione dei crediti, in Enc. dir., vol. VI, 1960, p. 857, il quale la qualifica assoluta, poichè quella relativa è un istituto eccezionale e come tale prevedibile soltanto espressamente dal legislatore.
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nota2

L'incedibilità di questi crediti è prevista a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 573.
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Bibliografia

  • MANCINI, Cessione dei crediti, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. IX, 1984
  • PANUCCIO, Cessione dei crediti, Enc.dir., VI, 1960

Prassi collegate

  • Quesito n. 365-2014/I, Cessione di credito da risarcimento ai sensi della legge pinto e apprensione alla massa fallimentare

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