Limiti di ammissibilità della relatio nei negozi formali



Stante il principio in forza del quale gli elementi essenziali dell'atto devono essere rivestiti del formalismo richiesto dalla legge, si pone il problema della ammissibilità della relatio, intesa come rinvio di ulteriore determinazione extratestuale di un elemento essenziale del contratto per il quale sia prevista una forma vincolata nota1. Le parti possono riferirsi naturalmente a propri precedenti accordi ovvero a documenti da essi formati, sottoscritti o approvati (quali planimetrie, capitolati, etc.: cfr. Cass. Civ. Sez.II, 5028/07 in relazione all'esigenza dell'espressa indicazione nel contratto dell'elemento extratestuale come facente parte integrante del medesimo ). Viceversa non possono validamente fare riferimento a documenti redatti da una sola delle parti ovvero da terzi (Cass. Civ. Sez. II 908/81 ) nota2 .

Come è evidente si tratta di una questione che ha a che fare non solo con il requisito formale ma anche, in una certa misura, con il tema della caratteristica, propria dell'oggetto del contratto, della determinatezza o della determinabilità nota3.

E' chiaro che sia l'accordo come espressione del consenso raggiunto, sia la causa, debbano essere investiti in modo pieno del requisito della forma ad substantiam. Quanto all'oggetto, la regola è quella della nullità dell'atto a forma vincolata che contenga, relativamente a tale elemento, il mero rinvio di volontà, vale a dire il riferimento ad una ulteriore espressione di volontà i cui contenuti non siano predeterminati in base a criteri oggettivi e certi a priori (Cass. Civ. Sez. II, 13098/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 300/96 ) nota4.

Viene in considerazione a questo proposito il tema della eterodeterminabilità dell'oggetto, elemento che ben può essere rimesso anche ad un terzo (arbitratore ) ai sensi dell'art. 1349 cod. civ. nota5.

Occorre inoltre sfuggire alla tentazione di far rientrare dalla finestra quanto uscito dalla porta: non si potrebbe ritenere che, per il tramite delle regole di interpretazione del contratto, possa ex art. 1362 cod.civ. , utilizzando i canoni ermeneutici previsti dalla legge per chiarire l'intento dei contraenti, reputarsi determinabile l'oggetto del contratto eludendo sostanzialmente la necessità che un elemento essenziale dell'atto sia investito dal formalismo richiesto dalla legge ad substantiam actus (Cass. Civ. Sez. III, 6201/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 4474/92 ).

Che cosa riferire quanto agli elementi dell'accordo che si pongano come ulteriori rispetto a quelli essenziali?

La giurisprudenza è orientata in senso liberale: sarebbe pertanto ammissibile che pattuizioni accessorie quali ad esempio quelle che introducono modalità semplicemente esecutive non siano investite del formalismo richiesto dalla natura dell'atto (Cass. Civ. Sez. II, 3839/82 ).

La cosa non è irrilevante, discendendo da questa opinione la possibilità di dar conto di eventuali modificazioni tali clausole anche testimonialmente (Cass. Civ. Sez. II, 5290/82 ). Ciò sempre che non si tratti di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali vige sempre il divieto previsto dall'art.2722 cod.civ. nota6 .

La legge prende espressamente in considerazione, stabilendo precisi limiti, la possibilità della determinazione, ad opera di un soggetto diverso dalle parti, della prestazione dedotta in un contratto (art. 1349 cod.civ.). Gli artt. 631 e 632 cod.civ. prevedono più rigorosi limiti nell'ambito testamentario alla eterodeterminazione del soggetto o dell'oggetto della disposizione a titolo di legato.

Note

nota1

Contrari ad ammettere la tecnica della relatio nei confronti di negozi formali Scognamiglio, Contratti in generale, p.416 e Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir.civ., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p.286. La dottrina dominante oggi ritiene comunque configurabile la relatio, ora limitandola solo agli elementi che non entrano a far parte del contenuto minimo della dichiarazione (in tal senso Nicolò, La relatio nei negozi formali, in Riv.dir.civ., 1972, I, p.124, Mirabelli, Del contratto in generale, p.197 e Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.862), ora ammettendo la relatio con maggiore libertà, purché il negozio solenne abbia i propri elementi costitutivi, se non determinati almeno determinabili (Ferri, In tema di formazione progressiva, p.206 e Minniti, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, in Quadrimestre, 1993, p.456).
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nota2

Posizione analoga è sostenuta da Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.282.
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nota3

Liserre-Jarach, Forma, in Il contratto in generale, t.3, in Trattato di dir.priv., vol.XIII, Torino, 1999, p.427.
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nota4

In questo senso anche Liserre-Jarach, Forma, in Il contratto in generale, t.3, in Trattato di dir.priv., vol.XIII, Torino, 1999, p.402, che ritiene che la forma ad substantiam debba sussistere al momento in cui il negozio è posto in essere.
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nota5

Così Nicolò, La relatio nei negozi formali, in Riv.dir.civ., 1972, I, p.127.
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nota6

Cfr. Bianca, op.cit., p.283.
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Bibliografia

  • LISERRE-JARACH, Forma. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 1999
  • MINNITI, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, Quadrimestre, 1993
  • NICOLO', La relatio nei negozi formali, Riv.dir.civ., I, 1972
  • SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, Tratt.dir.civ. di Grosso, Santoro e Passarelli, 1977

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