Limiti del diritto di proprietà in genere



I limiti imposti dall'ordinamento giuridico al diritto di proprietà possono essere distinti in due categorie:

  1. limiti posti nell'interesse pubblico;
  2. limiti posti nell'interesse privato. La prima categoria è quella che ha conosciuto la più importante evoluzione, tendendo ad articolarsi maggiormente in relazione al potere conformativo inteso ad assicurare i controlli idonei non solo ad assicurare "la funzione sociale " (art. 42, II comma, Cost. ) della proprietà, ma anche il rispetto della particolare normativa che concerne ciascun tipo di benenota1.

Sotto questo profilo non si può che richiamare quanto già detto a proposito delle leggi poste a presidio della tutela ambientale ed a quelle volte a disciplinare l'attività della produzione al fine di contemperare la stessa sia con il diritto alla salute, sia con quello ad un ambiente non degradato.

Occorre inoltre fare menzione dei vincoli consistenti nel rispetto delle distanze legali di ogni costruzione da strade, autostrade, ferrovie, alberi, scavi, cimiteri, ecc. (c.d. "zone di rispetto "); delle servitù e delle imposizioni sul fondo per assicurare utilità alle pubbliche amministrazioni (come ad es. per pali di linee telegrafiche o telefoniche, segnali stradali, la servitù di non edificare nei pressi di aeroporti, o di dare passaggio a condutture elettriche o a vie funicolari aeree, artt. 1056 e 1057 cod. civ., ecc.); dei vincoli forestali (particolarmente penetranti, per assicurare la conservazione del patrimonio forestale, i necessari rimboschimenti, la prevenzione degli incendi, la regolamentazione dei tagli, fino alla legge che fa divieto di costruire su aree devastate da incendi); dei vincoli idrogeologici (artt. 866 ss. cod. civ.) e di quelli di bonifica (artt. 857 ss. cod.civ.).

Il codice civile, con riferimento agli aspetti da ultimo menzionati, ha previsto anche condotte attive dei privati, quali ad esempio la formazione di consorzi tra proprietari (v. ad es. artt. 862 , 863 e 918 ss. cod. civ.), siano essi obbligatori o volontari (ed in questo secondo caso si pone il problema se diano o meno vita ad associazioni non riconosciute).

E' necessario da ultimo menzionare le particolari discipline che valgono a connotare beni particolari, quali le miniere, le cave e le torbiere, nonchè i fabbricati adibiti all'utilizzo alberghiero.

Sotto il profilo dei limiti nell'interesse privato viene tradizionalmente evocata una categoria di limiti che opera nei rapporti fra proprietari.

Per intendere la natura di essi occorre muovere dal concetto secondo il quale il diritto di proprietà attribuisce una disponibilità tendenzialmente assoluta ed illimitata del proprietario sulla cosa propria. Portando tuttavia questo aspetto al limite estremo risulta chiaro che ben presto il diritto di ciascun proprietario verrebbe a confliggere con l'analogo potere di altri soggetti, ciò che non potrebbe non produrre un danno sociale diffuso.I nostri tempi sono infatti connotati dalla convivenza in uno spazio finito e limitato, nel quale cioè la libertà di ciascuno postula l'assegnazione di limitazioni precise all'estrinsecazione illimitata delle facoltà connesse all'esercizio del diritto.

Questi confini consistono propriamente nei " limiti legali " del diritto di proprietà che, proprio per i motivi esposti, valgono a definire il contenuto del diritto, a circoscrivere l'ambito in cui il diritto è tale rispetto a quello in cui non è più tale, perchè incide sul parallelo diritto altrui.

Il tema, come enunziato, può essere riconnesso alla tematica dell'abuso del diritto, questione che merita un'autonoma trattazione.

I limiti in parola vanno per la maggior parte sotto il nome di "rapporti di vicinato ", che interessano esclusivamente la proprietà immobiliare. Si parlerà in questo senso delle distanze tra le costruzioni ed altri manufatti, del divieto delle immissioni. Ulteriore aspetto, collegato al tema menzionato dell'abuso è quello del generale divieto degli "atti emulativi".

Note

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Quanto alla funzione sociale che la proprietà è comunque chiamata a svolgere per dettato costituzionale (art. 42, II comma, Cost.) è possibile abbozzare un quadro di riferimento, che specifichi cioè il disposto in base al quale la legge ordinaria può disciplinarne i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne, per l'appunto, la funzione sociale .

Viene in questo modo evocata, con riguardo alla proprietà, la questione della funzione sociale in termini espliciti, benché per ogni diritto soggettivo privato si ponga concretamente il problema di limitarne l'esercizio in modo da realizzare un contemperamento dell'interesse individuale con quelli della collettività. Il tentativo di assicurare siffatto temperamento si è tradotto in materia nell'elaborazione di normative connotate da differenze così profonde, in funzione del variabile substrato materiale dei beni cui si riferiscono, da far ritenere che sia venuta meno la stessa unicità del diritto di proprietà. Non vi sarebbe più il diritto di proprietà, bensì tante proprietà quanti sono gli speciali statuti che le concernono.

Sembra tuttavia che la disciplina del codice valga ancor oggi a definire la proprietà come istituto unitario quanto meno nel senso della sua applicabilità tutte le volte in cui non intervenga un regime speciale. Questa considerazione legittima l'interprete a ricostruirne il contenuto non solo e non tanto, come detto, mediante la identificazione delle facoltà positive che, in sostanza, esprimono e realizzano l'idea fondamentale dell'appartenenza di un bene ad un soggetto, quanto piuttosto mediante la identificazione dei limiti alle facoltà tendenzialmente piene di godimento e di disposizione del bene. Tali limitazioni devono essere distinte secondo che siano generali, oppure specifiche di determinate categorie di beni, per ciò stesso assoggettati ad uno speciale statuto.

I limiti della proprietà deducibili dal codice civile che, nel loro insieme e nella loro articolazione, valgono a definire l'istituto in termini generali, possono essere ricondotte ai seguenti princìpi:

a) il diritto soggettivo, e la proprietà in particolare, non deve costituire uno strumento di offesa né un veicolo di danno: di qui, per es., il divieto generale degli "atti emulativi" ( art. 833 cod.civ.), il divieto di far escavazioni pur nel proprio fondo quando rechino danno al fondo del vicino (art. 840 cod.civ.), il potere dell'autorità pubblica d'imporre vincoli alla proprietà fondiaria per la protezione di terreni sottostanti o di abitati (art. 866 cod.civ.), di procedere a occupazione temporanea e persino ad espropriazione ai fini del rinsaldamento (art. 867 cod.civ.);

b) il diritto soggettivo, la proprietà specialmente, non deve essere di impedimento alla realizzazione di interessi pubblici, o anche solo individuali, questi ultimi realizzabili senza offenderlo: di qui, ad es., la possibilità di espropriazione per pubblico interesse (art. 834 cod.civ.), di requisizione o di imposizione di vincoli per gravi ed urgenti necessità pubbliche (art. 835 cod.civ. ), degli ammassi per regolare la distribuzione di certi prodotti (art. 837 cod.civ.); e nell'interesse meramente privato, il divieto al proprietario di opporsi ad attività di terzi a tale profondità nel suo sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che non abbia interesse ad escluderle (art. 840 cod.civ.), di impedire il passaggio e l'accesso al proprio fondo per necessità di riparazioni sul fondo del vicino o per riprendervi la propria cosa o l'animale che vi sia riparato sfuggendo alla custodia (art. 843 cod.civ.), di impedire le c.d. "immissioni" nella misura della normale tollerabilità (art. 844 cod.civ.);

c) il diritto soggettivo, con particolare riferimento alla proprietà, deve inoltre funzionare come strumento efficace di soddisfacimento di interessi extra-individuali: donde, ad es., il dovere del proprietario (chi ritiene giuridico, chi dice semplicemente politico e politicamente sanzionato) di non abbandonare la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, pena la possibilità di espropriazione (art. 838 cod.civ. ), e per altro verso la possibilità della formazione di consorzi coattivi per la ricomposizione fondiaria (art. 850 cod.civ. ), per la bonifica integrale (art. 857 cod.civ. ) e per la migliore utilizzazione di acque (art. 821 cod.civ. ).

Già da questo rapido sguardo sui limiti della proprietà posti nel codice civile è dato subito scorgere che la funzione sociale del diritto e le conseguenti limitazioni del potere discrezionale del suo titolare sono strettamente connesse alla natura del bene che ne forma l'oggetto. Vi sono beni che, oltre a quello individuale, accentrano più intensamente un interesse collettivo, altri meno, altri affatto. Questa discriminazione, se promana dalla natura immobiliare o mobiliare del bene o dalla stessa distinzione fra beni di produzione e beni di consumo, non può tuttavia prescindere dalla destinazione del bene nel patrimonio del proprietario:

a) solo sui beni di consumo , come le derrate alimentari, che nel patrimonio del proprietario hanno (legittima) destinazione al consumo individuale o familiare, non grava più alcuna funzione sociale, e il potere del proprietario è veramente pieno e senza limiti (all'infuori di quello di non farne uso in danno altrui);

b) per tutti gli altri, mobili o immobili, di produzione o di consumo, una funzione sociale non può escludersi e può, in modo costante o variabile, secondo le esigenze, determinare dei limiti e delle restrizioni alla disponibilità del proprietario.
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