Limiti dei benefici riservati ai promotori (costituzione per pubblica sottoscrizione)




A mente dell'art. 2340 cod. civ. , è possibile che i promotori si riservino nell'atto costitutivo della società, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Occorre prestare attenzione alla natura giuridica della partecipazione agli utili in parola. Non si tratta di un diritto scaturente dalla titolarità di azioni, dunque connesso alla qualità di socio, bensì di una remunerazione speciale attribuita ai promotori in relazione al loro operato. Tale remunerazione sarà prevista nel programma e dovrà essere assoggettata all'approvazione dell'assemblea nella fase costituente.

Evidente è la ratio della limitazione: quella cioè di impedire che i promotori sfruttino la propria posizione per assicurarsi una posizione di privilegio rispetto a coloro che intendano aderire al programma.

L'ultimo comma della norma in esame contiene una disposizione di chiusura: i promotori non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. Il divieto in parola possiede natura imperativa: donde la nullità dell'eventuale disposizione contrastante con esso.

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