Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni ed esclusione del diritto di recesso


Massima

(1) La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L. 179/2012 categorie di quote caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti. Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di impresa start up innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni ed esclusione del diritto di recesso"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti