Limiti alla deducibilità di beni futuri



Non sempre risulta possibile che una convenzione abbia ad oggetto un bene non (ancora) esistente. Talvolta la legge stabilisce, con riferimento a particolari fattispecie, il divieto di deduzione di beni futuri (es.: donazione, art.771 cod.civ. ), altre volte pone dei limiti, come per l'ipoteca (art. 2823 cod.civ.). V'è tuttavia differenza tra credito futuro e credito condizionato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18325/2014).

In casi ulteriori occorre distinguere la futurità oggettiva da quella soggettiva, nonchè l'elemento causale dell'attribuzione. Nel primo senso, in relazione cioè alla differenza tra futurità oggettiva e soggettiva, posso parlare di bene soggettivamente futuro come di un bene che, pur esistente in rerum natura, non mi appartiene: sarebbe tuttavia più corretto parlare di bene altrui e non di bene futuro. Se parlo di un bene futuro nel senso di un bene che perverrà nel mio patrimonio (probabilmente) nel futuro, può esservi un problema di eventuale nullità del negozio per contrarietà al divieto relativo ai patti successori (art. 458 cod.civ.: si pensi alla vendita del bene che mi verrà da una futura successione, considerato cioè in quanto proveniente al disponente all'esito di una successione a causa di morte)nota1. Diventa rilevante a questo riguardo distinguere tra una valida vendita di cosa altrui ed un invalido patto successorio dispositivo (Cass. Civ. Sez. II, 2619/76 ) nota2. Qui la futurità del bene attiene al fatto che il medesimo sia riferibile come proveniente dall'apertura di una successione futura. La giurisprudenza ha dettato in proposito alcuni criteri intesi a scolpire la distinzione tra il predetto contratto (valido) che deduce un bene futuro e il contratto (invalido) il cui oggetto consista nel disporre di quanto sarà ricompreso in una determinata successione a causa di morte non ancora apertasi (Cass. Civ. Sez. II, 1683/95 ).

Note

nota1

Cfr. De Giorgi, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976.
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nota2

Sulla problematica relativa a tale distinzione si veda p.es. Palazzo, Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli, 1983, p.26.
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Bibliografia

  • DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976
  • PALAZZO, Autonomia negoziale e successioni anomale, Napoli, 1983

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