Limiti al diritto alla riservatezza: attività giornalistica




Un limite alla tutela della riservatezza è dato dalla notorietà della persona. Questo limite trova il suo fondamento diretto nel disposto degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 c.d. legge sul diritto d'autore, i quali, dopo aver posto il principio secondo il quale il ritratto di una persona non può essere utilizzato senza il consenso di questa (principio la cui violazione è sanzionata dall'art. 10 cod. civ.) precisano che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà. Il fondamento più remoto di questo limite è costituito dal diritto di cronaca, che è poi una proiezione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. . Del resto, che la giustificazione dell'uso non autorizzato dell'altrui immagine stia nel diritto di cronaca e nella libertà di manifestazione del pensiero, risulta dalle ulteriori cause di tale giustificazione, elencate dal cit. art. 97 . Si tratta del fatto che la riproduzione non autorizzata dell'immagine altrui è giustificata, oltre che dalla notorietà della persona, dall'ufficio pubblico da essa coperto e dalla circostanza che la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Anche in tali casi l'utilizzazione dell'altrui immagine non è consentita quando essa rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta. Il punto di maggiore difficoltà di applicazione di questa disciplina però non si manifesta in ragione delle modalità con le quali venga esercitato il diritto di cronaca, sicuramente prevalente rispetto all'altrui diritto alla riservatezza, ma nel distinguere le ipotesi in cui sussiste la causa di giustificazione da quelle nelle quali invece la tutela del diritto alla riservatezza non soffre alcuna limitazione. A questo riguardo si è accreditata ormai l'opinione che, perché sia giustificato il sacrificio della riservatezza, occorre una correlazione fra la notorietà della persona o l'ufficio da essa ricoperto e i fatti e gli avvenimenti che vengono portati a conoscenza del pubblico.

Naturalmente questa correlazione assume una diversa ampiezza secondo l'interesse di informazione del pubblico associato alla notorietà, ma anche quando questa ampiezza sia massima, non per questo è legittima ogni invasione nella sfera di privatezza attuata con mezzi diretti a superare il riserbo del quale la persona ha inteso circondarsi.

Il t.u. in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003), come modificato per effetto dell'entrata in vigore del GDPR (regolamento UE 2016/679), dedica il Titolo XII della Parte II all'attività giornalistica ed al rapportarsi di essa con il trattamento dei dati personali dell'interessato. Gli artt. 136 e 137 del t.u. ne prevedono l'ambito applicativo, mentre l'art. 138 t.u. si occupa del segreto professionale relativo alle fonti della notizia. Infine l'art. 139 t.u. prevede la promozione da parte del Garante di apposito codice deontologico.

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