Limitazioni alla capacità di agire



Quanto ai casi in cui la capacità di agire risulta esclusa o limitata, può essere distinta un' incapacità assoluta o piena da un' incapacità relativa o attenuata.

Nel primo caso occorre un soggetto che sostituisca in tutto e per tutto l'incapace che, in quanto tale, non esprime alcuna partecipazione all'atto.

Nel secondo caso invece la volontà di colui che è relativamente incapace deve, per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione, essere integrata da quella di un curatore.L'espressione della volontà della parte assume le caratteristiche dell'atto complesso , formato cioè dalla concorrente ed univoca volontà di due soggetti, volontà che si integra reciprocamente.

In tema di capacità giuridica si può riferire di un'incapacità generale e di una speciale. Simmetricamente v'è in dottrina chi ha parlato di una capacità di agire generale (che concerne cioè tutti i rapporti) e di una capacità di agire speciale , limitata a singoli rapporti nota1 .

Quest'ultima ipotesi si riscontrerebbe più precisamente per il minore ultraquattordicenne ammesso ad esercitare i diritti afferenti al contratto di lavoro subordinato e autorizzato (art. 84, II comma, cod. civ.) per gravi motivi a contrarre matrimonio, il quale, per ciò stesso, diviene capace di stipulare anche le convenzioni matrimoniali connesse. Tuttavia, a ben vedere, quest'ultima ipotesi non costituisce altro se non un caso di incapacità relativa, dovendo esser comunque il minore assistito dai genitori (art. 165 cod. civ. ), mentre la prima costituisce un caso controverso, dovendo la capacità essere comunque limitata al solo esercizio dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro (es.: dimissioni) nota2 .

Possiamo ulteriormente distinguere le cause limitatrici della capacità di agire nelle due specie dell'incapacità naturale e dell'incapacità legale. La prima situazione può discendere dalle cause più svariate, la seconda discende da ipotesi legalmente tipizzate.

Note

nota1

Secondo Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 79, entrambi le due categorie di capacità di agire, generale e speciale, si devono suddividere ulteriormente in piena ed attenuata.
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nota2

Difficile giustificare in base al tenore letterale dell'art. 2 cod. civ. , che in questo senso possiede sicura natura eccezionale, l'opinione di chi in dottrina afferma che la capacità del minore si estenderebbe anche alla stipulazione del contratto di lavoro, cioè dell'atto che dà origine al rapporto. A favore di tale teoria si veda p.es. De Cristofaro, Minore età e contratto di lavoro, in L'autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980, p. 507.
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Bibliografia

  • DE CRISTOFARO, Minore età e contratto di lavoro, Milano, 1980

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