Liberalità non soggette a revocazione



Non tutte le donazioni sono assoggettabili a revocazione. Ai sensi dell'art. 805 cod.civ. non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle obnuziali, cioè fatte in riguardo di un determinato matrimonio. Ciò dipende dalla stessa natura giuridica delle stesse: si tratta infatti di disposizioni perfezionate allo scopo di manifestare la propria riconoscenza (es.: per risarcire il donatario dell'attività prestata nell'ambito della c.d. comunione tacita familiare: cfr.Cass. Civ. Sez. I, 3350/85 ) o per dotare di mezzi economici una nuova compagine familiare.

Anche in difetto di un'espressa menzione, non si dubita che siano altrettanto escluse dalla revocazione le liberalità fatte in occasione di servizi resi o quelle d'uso di cui al II° comma dell'art.770 cod.civ. . Si tratta infatti di atti che neppure costituiscono donazione in senso proprio, come chiarito testualmente dalla norma citata nota1. Si pensi ad esempio alla donazione di una somma non certo modica di denaro effettuata da un padre al figlio per procedere all'acquisto di mobili con i quali arredare la casa coniugale nell'occasione delle nozze (Cass. Civ., Sez.III, 19636/2014).
E' altresì irrilevante, al fine di eventualmente ammettere la revocazione, la sproporzione tra il valore di quanto donato e l'entità dei servigi resi come anche ogni considerazione circa l'incidenza della liberalità in relazione al patrimonio del donante (Cass. Civ. Sez. II, 7170/83).

Altrettanta conclusione si può raggiungere per le liberalità non soggette a collazione ai sensi dell'art. 742 cod.civ., come le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, le spese per il corredo nuziale etc., sempre che non eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del donante: in esse il motivo della liberalità assume una pregnanza tale da escludere la ratio dell'istituto revocatorio nota2.

Note

nota1

In questo senso Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.581.
top1

nota2

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.696. Si ritiene invece che tra la spese di educazione sottratte alla collazione non siano ricomprese le spese sostenute per corsi di perfezionamento o di specializzazione artistica o professionale, che siano successivi all'insegnamento universitario: Giannattasio, Delle successioni, Divisione-Donazione, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.126; Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., vol.VII, Milano, 1960, p.341.
top2

Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GAZZARA, Collazione, Enc. dir., VII
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Liberalità non soggette a revocazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti