Legittimazione immediata e legittimazione successiva (acquisto dell'eredità)



L'eredità può essere conseguita immediatamente (vale a dire non appena aperta la successione) da tutti coloro che rivestono la qualità di chiamati (art.460 cod.civ. ). La delazione deve essere attuale: ciò accade anche quando la chiamata sia sottoposta a condizione risolutiva, dal momento che, fino all'eventuale verificazione dell'evento dedotto sub condicione, la chiamata deve reputarsi pienamente operativa. Altrettanto si può dire per chi, nel momento dell'apertura della successione, subentra jure rapresentationis al chiamato premorto o assente nota1.

La legittimazione all'acquisto dell'eredità interviene successivamente all'apertura della successione per i chiamati sotto condizione sospensiva ed i chiamati ulteriori. Quanto ai primi, la delazione diviene operativa soltanto in esito alla verificazione dell'evento condizionale (il quale peraltro è qualificato da un'efficacia retroattiva che determina, sia pure ex post, l'acquisto dell'eredità fin dal tempo dell'apertura della successione). I chiamati ulteriori possono essere individuati nel sostituito (sia nella sostituzione ordinaria, sia in quella fedecommissaria) nonchè nei nascituri (concepiti o concepturi) nota2. Nella sostituzione ordinaria la delazione non potrà dirsi operativa fino a quando il primo chiamato non manifesti l'intento di rinunziare. Nell'ipotesi di premorienza invece occorre distinguere a seconda di come la sostituzione sia stata concepita dal testatore. Qualora essa sia stata prevista genericamente, potrà dirsi efficace tanto nel caso in cui il chiamato sia venuto meno nel tempo che precede l'apertura della successione, quanto nell'ipotesi in cui egli sia defunto successivamente all'apertura della stessa, ma prima di aver accettato l'eredità (ciò che ordinariamente darebbe luogo al fenomeno della trasmissione della delazione: art. 479 cod.civ.). E' tuttavia possibile che il testatore abbia disposto ex II comma art.688 cod.civ. per la sola ipotesi della morte dell'istituito anteriore all'apertura della successione: in questa eventualità, venendo meno il chiamato, successivamente al decesso dell'ereditando opererà la trasmissione. Ebbene: ogniqualvolta la sostituzione intervenga in relazione ad un istituito premorto all'ereditando, la delazione del sostituito potrà dirsi efficace immediatamente, vale a dire coevamente all'apertura della successione.

Nella sostituzione fedecommissaria (art.692 cod.civ. ), stante la finalità assistenziale della stessa, ciò che rende indispensabile che il sostituito abbia avuto cura dell'istituito nel tempo in cui costui sia stato in vita, è giocoforza che la delazione si configuri come successiva (ed irretroattiva, dato l'ordine successivo).

Per quanto attiene ai nascituri è discussa l'immediatezza o meno della delazione per il concepito. Si è infatti ipotizzata la possibilità di procedere immediatamente (vale a dire non appena apertasi la successione) all'accettazione, alla quale potrebbero provvedere i genitori (ai quali spetta, ai sensi del II comma dell'art. 643 cod.civ., la rappresentanza del concepito in previsione della venuta ad esistenza del medesimo) nota3.

Infine non è più il caso di parlare, a proposito di chiamati ulteriori, degli enti non lucrativi in attesa del riconoscimento: infatti l'art.600 cod.civ. , ai sensi del quale occorreva domandare il preventivo riconoscimento onde poter acquisire la liberalità testamentaria, è stato abrogato per effetto della legge 192/00 . Attualmente, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 473 cod.civ. , anche per gli enti privi di personalità giuridica potrà immediatamente farsi l'accettazione dell'eredità, sia pure con l'obbligo del beneficio dell'inventario.

Note

nota1

Non altrettanto si può dire per la rappresentazione, che ha luogo quando il chiamato abbia rinunziato: in questo caso infatti la delazione del rappresentante non è contestuale all'apertura della successione. Una valida rinunzia da parte del rappresentato non può che intervenire in un tempo successivo alla morte dell'ereditando.
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nota2

Sono chiamati ulteriori in genere tutti coloro che vengono alla successione qualora i primi chiamati non possono o non vogliono accettare l'eredità. Rientrano in questa categoria perciò anche i chiamati legittimi nell'ipotesi che i primi chiamati, testamentari o legittimi, non possano o non vogliano accettare l'eredità: cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.70.
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nota3

Così Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, pp.103 e ss.. Cfr. anche pp.162 e ss.. Nel corso della complessa analisi relativa al punto in esame viene considerata la non concludenza, ai fini di negare l'attualità della delazione a favore del concepito, dell'impossibilità di fare applicazione, per il caso di mancata venuta ad esistenza del medesimo, dell'art. 479 cod.civ. , disciplinante la trasmissione della delazione. Viene fatto piuttosto rilevare come la prescrizione decennale di cui all'art.480 cod.civ. abbia modo di operare a far tempo dall'apertura della successione, per di più immediatamente (cioè prima della nascita) spettando ai genitori del concepito i poteri di amministrazione di cui all'art. 643 cod.civ. .
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

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